Responsabilità medica: omessa profilassi antibiotica non integra colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 27 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mancata predisposizione di una profilassi antibiotica preoperatoria formalmente prescritta non integra, di per sé, la colpa grave del dirigente medico, quando la terapia antibiotica sia stata comunque somministrata secondo un criterio di sostanziale profilassi e non sia dimostrata la genesi infettiva della complicanza in rapporto causale con la sola condotta omissiva. Il danno erariale indiretto derivante dalla transazione conclusa dall’amministrazione con il terzo danneggiato esige la prova rigorosa della colpa grave del sanitario, non essendo sufficiente l’accertamento della carenza organizzativa o della imprudenza, profili questi estranei al perimetro del giudizio contabile se non prospettati e provati. La definizione agevolata ex art. 130, ottavo comma, c.g.c. resta circoscritta alla posizione del convenuto che vi abbia aderito, con versamento delle somme concordate.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria ha convenuto in giudizio tre dirigenti medici in servizio presso la struttura complessa di chirurgia di un’azienda sanitaria, imputando loro, a titolo di corresponsabilità parziaria gravemente colposa, il danno erariale indiretto subito dall’amministrazione per effetto del risarcimento liquidato a una paziente.

La vicenda riguarda un intervento di correzione di laparocele e riparazione della parete addominale eseguito nel giugno 2016, seguito da complicanze infettive e da ulteriori interventi di revisione della ferita chirurgica. Secondo la Procura, il danno derivava dall’omessa profilassi antibiotica preoperatoria e dalla non corretta gestione della ferita. Uno dei convenuti si è costituito chiedendo il rigetto della domanda e, in via gradata, il potere riduttivo; un secondo ha proposto istanza di definizione al rito abbreviato; il terzo non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il giudizio prende le mosse dalla qualificazione del danno come erariale indiretto, liquidato al terzo danneggiato per effetto di errore correlato a pratica medica inadeguata. La Corte affronta anzitutto la posizione del convenuto che ha aderito al rito abbreviato: l’istanza è accolta, la somma è determinata e versata, e il giudizio è definito ai sensi dell’art. 130, ottavo comma, c.g.c..

Sul merito delle posizioni residue, il Collegio ricostruisce la sequenza clinica e respinge l’assunto della mancanza di profilassi. Dalla documentazione infermieristica emerge, con certezza, che il chirurgo aveva prescritto terapia antibiotica endovenosa il giorno del ricovero, subito dopo la prescrizione antidolorifica, e che la paziente presentava una condizione allergica alla penicillina. Ne discende che non può essere negato che la terapia rispondesse a un criterio di sostanziale profilassi.

La Corte evidenzia inoltre che la concomitanza e la mancanza di cesure temporali tra ricovero e somministrazione depongono per un trattamento riconducibile a finalità profilattica. Per affermare il contrario occorrerebbe dimostrare che la complicanza non fosse correlata alla resistenza agli antibiotici prescritti, circostanza in parte avvalorata dalla positività dell’emocoltura a un batterio resistente alla Ciprofloxacina.

Il Collegio si sofferma infine sull’eventuale profilo di colpa lieve, correlato a un aspetto di imprudenza nella programmazione dell’intervento, che avrebbe potuto essere procrastinato o diversamente organizzato. Si tratta però di questioni esorbitanti dal presente giudizio, in quanto non affrontate e nemmeno ipotizzate dalle parti. In definitiva, il diritto al risarcimento del danno in confronto ai due convenuti non può essere positivamente accertato. Le spese sono compensate, salvo la liquidazione degli oneri difensivi del convenuto costituito, e il dispositivo dichiara definito il giudizio per la posizione del convenuto aderente al rito abbreviato e rigetta la domanda di responsabilità amministrativa per gli altri due.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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