Conto giudiziale: irregolarità documentali non addebitabili all’agente e discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 39 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, le irregolarità che derivano da carenze della documentazione giustificativa non ostano all’approvazione del conto e al discarico dell’agente contabile quando l’irreperibilità degli atti sia conseguenza del lungo tempo trascorso dalla gestione e non sia a lui addebitabile. Il giudice contabile valuta la responsabilità dell’agente sulla base della documentazione effettivamente disponibile, non della sua completezza formale. L’assenza di profili di colpa imputabili all’agente impedisce di trasformare il deficit documentale in un addebito. Il conto ricompilato e parificato in via amministrativa, depositato in ottemperanza al provvedimento della Sezione, può pertanto essere approvato nei limiti del materiale in atti.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per il Veneto era investita dell’esame dei conti giudiziali resi da un’agente della riscossione del Comune di Crespadoro per l’esercizio 2015, relativi a una gestione unitaria di entrate diverse (diritti cimiteriali, di segreteria, pubbliche affissioni e altre riscossioni dell’ente). Con la sentenza-ordinanza n. 101/2022 la Sezione aveva dichiarato irregolari i conti e non aveva ammesso l’agente a discarico, ordinando la ricompilazione in un unico documento e il deposito di specifica documentazione.
In riscontro, l’ufficio ragioneria del Comune ha trasmesso il conto ricompilato e la documentazione richiesta. All’udienza pubblica il relatore ha illustrato l’esito dell’esame, rilevando che i riversamenti non erano del tutto distinguibili per l’illeggibilità della documentazione. La Procura ha confermato la difficoltà di ricostruire esattamente le riscossioni, rimettendosi alle decisioni del Collegio in ragione del tempo trascorso e della fisiologica irreperibilità di parte degli atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto che l’agente contabile e l’amministrazione hanno sostanzialmente ottemperato a quanto richiesto con la sentenza-ordinanza n. 101/2022 e che il conto relativo all’intero esercizio 2015 è stato parificato in via amministrativa. Su questa base valuta la sorte del giudizio di conto.
La Corte riconosce che permangono irregolarità determinate da carenze documentali. Tali irregolarità, tuttavia, non sono rimediabili perché gli atti sono irreperibili per il lungo lasso di tempo trascorso dalla gestione esaminata. Il deficit documentale non dipende quindi da una condotta dell’agente, ma da un fattore oggettivo e sopravvenuto.
Su questo presupposto il Collegio esclude espressamente che si ravvisino profili di responsabilità a carico dell’agente contabile. La mancata ricostruzione analitica dei riversamenti, per quanto renda ardua la verifica del dato contabile, non si traduce in un addebito quando non è imputabile all’agente.
Il conto ricompilato e depositato nel fascicolo può pertanto essere approvato alla luce della documentazione in atti. La Sezione approva il conto e dichiara il discarico dell’agente contabile per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, senza statuizione sulle spese.
Il principio che sostiene la decisione è di ordine sostanziale e processuale insieme: la regolarità del conto si misura sul materiale disponibile e sull’imputabilità delle carenze, non su un modello di completezza astratta. Il giudizio di conto non sanziona l’irreperibilità oggettiva degli atti, ma la condotta dell’agente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.