Giudizio di conto: irregolarità documentali non addebitabili all’agente e discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 37 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto l’irregolarità del rendiconto determinata da carenze documentali non giustifica l’addebito all’agente contabile quando l’irreperibilità degli atti sia conseguenza del lungo tempo trascorso dalla gestione e non sia a lui imputabile. La parificazione amministrativa del conto e l’ottemperanza all’ordine di ricompilazione non precludono l’approvazione giudiziale. Il giudice contabile, verificata la documentazione in atti e l’assenza di profili di responsabilità, approva il conto e dichiara il discarico dell’agente.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per il Veneto è investita del giudizio di conto relativo alla gestione di riscossione svolta da un agente contabile per il Comune di Crespadoro nell’esercizio 2010. La vicenda concerne una gestione unitaria di entrate a diverso titolo: copie di atti, diritti di segreteria degli uffici tecnico e anagrafe, imposta sulle pubbliche affissioni e altri proventi dell’Ente, tra cui i diritti cimiteriali.
Con precedente sentenza-ordinanza n. 92/2022 la Sezione aveva dichiarato irregolare il conto e non aveva ammesso a discarico l’agente, ordinando la ricompilazione del rendiconto e il deposito di specifica documentazione. In riscontro, il Comune ha trasmesso il conto ricompilato e la documentazione richiesta. La questione torna quindi davanti al Collegio per la decisione definitiva.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum riguarda la sorte del conto ricompilato dopo la declaratoria di irregolarità e l’ordine di integrazione documentale. La Corte verifica anzitutto l’ottemperanza all’ordine impartito: l’agente contabile e l’amministrazione hanno sostanzialmente depositato quanto richiesto, e il conto afferente al periodo 1.01.2010–31.12.2010 risulta parificato in via amministrativa.
Nel merito, il relatore rappresenta che i riversamenti non sono del tutto distinguibili per illeggibilità della documentazione, con conseguente difficoltà di verifica certa del dato contabile. La carenza documentale ha reso ardua l’esatta ricostruzione delle entrate e delle riscossioni. Il Pubblico Ministero conferma tale rilievo, ma si rimette alle decisioni del Collegio in ragione del lungo tempo trascorso e della fisiologica irreperibilità di parte della documentazione.
Il passaggio argomentativo centrale consiste nel separare due piani: la regolarità formale del rendiconto e l’imputabilità delle difformità all’agente. La Corte ritiene che permangano irregolarità determinate da carenze documentali, ma le considera non rimediabili per irreperibilità degli atti dovuta al lungo lasso di tempo trascorso dalla gestione. A tale dato fattuale collega l’esclusione di profili di responsabilità a carico dell’agente contabile.
Su queste basi la Sezione approva il conto ricompilato alla luce della documentazione in atti e, per l’effetto, dichiara il discarico dell’agente per il periodo considerato. Il principio che se ne ricava è che l’irregolarità documentale non imputabile non si converte in addebito: il giudizio di conto distingue la parificazione amministrativa dalla verifica giurisdizionale, ma in presenza di documentazione inidonea per causa non addebitabile all’agente e di assenza di responsabilità, l’esito è di approvazione con discarico. Nulla è disposto per le spese.
Nota della Redazione
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