Moltiplicatore pensionistico calcolato sul montante e non sulla retribuzione (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 26 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione del personale militare e delle forze di polizia escluso dall’istituto dell’ausiliaria, il beneficio del c.d. moltiplicatore previsto dall’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 si applica incrementando il montante contributivo di un importo pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Non è conforme al dato normativo il calcolo che sommi la retribuzione imponibile al suo quintuplo, perché in tal modo la retribuzione dell’ultimo anno viene valorizzata più volte rispetto a quanto già contenuto nel montante contributivo complessivo. L’incremento, quindi, non è pari a sei volte la retribuzione, ma a cinque volte il montante contributivo annuale, da aggiungere al montante medesimo.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato dal 1° giugno 1989 al 1° febbraio 2024, è cessata dal servizio per raggiungimento del limite di età ordinamentale, senza poter accedere all’istituto dell’ausiliaria in quanto appartenente al personale escluso. Il 9 maggio 2025 ha chiesto all’INPS il ricalcolo della pensione ai sensi dell’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, assumendo che l’Istituto avesse calcolato in modo errato il moltiplicatore.
Secondo la ricorrente, il corretto conteggio avrebbe dovuto aggiungere al montante complessivo una somma pari a cinque volte l’ultima retribuzione annuale. L’INPS, costituendosi, ha dato atto di avere già applicato il beneficio, sommando alla contribuzione effettiva dell’ultimo anno un importo pari a cinque volte la base imponibile dei 360 giorni antecedenti la cessazione.
La Motivazione della Corte
La Corte conti premette che non è in discussione la spettanza del beneficio, quanto le modalità di calcolo. La norma stabilisce che il montante individuale va incrementato di un importo pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. L’incremento, dunque, è pari a cinque volte il montante contributivo annuale, non alla sola retribuzione imponibile.
Un primo errore nella prospettazione della ricorrente riguarda la nozione di ultimo anno di servizio: la difesa annualizza la retribuzione mensile, mentre la norma impone di riferirsi alla retribuzione dei dodici mesi precedenti la cessazione, quindi al periodo febbraio 2023 – gennaio 2024.
Esaminando il foglio di calcolo prodotto da entrambe le parti, la Corte rileva che per il 2023 il montante contributivo rivalutato è di euro 371.923,84, cui si aggiunge il montante dell’anno corrente pari a euro 14.702,44, per un totale di euro 386.626,28. Su tale importo opera il quintuplo del montante annuale, pari a euro 73.512,2, che sommato al complessivo conduce a euro 460.138,48, confermando la correttezza del calcolo INPS.
La lieve differenza si giustifica perché nel calcolo si è assunto l’imponibile del 2023 anziché quello di undici mesi del 2023 e uno del 2024, e perché non si è tenuto conto della contribuzione di gennaio 2024. La Corte, discostandosi dal precedente della stessa Sezione sentenza n. 89/2024, osserva che la ricorrente ragiona in termini meramente retributivi: l’incremento non è il multiplo della retribuzione imponibile, ma il multiplo di quella retribuzione già moltiplicata per l’aliquota contributiva.
Seguendo il ragionamento della difesa si arriverebbe a valorizzare più volte la retribuzione dell’ultimo anno, in contrasto con il dato normativo; per un precedente in termini, seppure con peculiarità di date, è richiamata Corte conti, sez. Puglia, sent. n. 234/2025. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione del difforme precedente della stessa Corte.
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Nota della Redazione
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