Aliquota 2,44% e decorrenza degli arretrati dalla diffida interruttiva (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 231 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995 in favore del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, cessato dal servizio con anzianità superiore a venti anni e con anzianità utile al 31 dicembre 1995 inferiore a diciotto anni, va calcolata applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile, dovendosi leggere l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 alla luce della riforma del 1995. La diffida stragiudiziale proposta dal pensionato costituisce atto interruttivo della prescrizione anche quando invoca l’aliquota fissa del 44%, perché il titolo giuridico azionato è il medesimo, ossia la norma sul coefficiente di rendimento. Ne consegue che gli arretrati, gli interessi e la rivalutazione monetaria decorrono dal quinquennio anteriore all’atto interruttivo, e non dalla data del ricalcolo d’ufficio.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in quiescenza dal 31 luglio 2008, titolare di pensione calcolata con il sistema misto, ha chiesto la riliquidazione del trattamento assumendo che la quota retributiva dovesse essere determinata con l’aliquota annua del 2,44% prevista per il personale militare, e non con quella meno favorevole applicata dall’Istituto previdenziale.

Dopo un’istanza del 21 giugno 2022 e una diffida del 4 novembre 2022, l’INPS ha dapprima risposto di attendere disposizioni operative, poi ha riliquidato la pensione in autotutela nel maggio 2023, applicando l’aliquota richiesta ma fissando la decorrenza dei ratei al 30 aprile 2018. Il ricorrente ha contestato tale decorrenza, invocando l’atto interruttivo del 5 agosto 2019.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico muove dalla qualificazione del Corpo: pur essendo struttura statale a ordinamento civile ai sensi dell’art. 1 d.lgs. n. 139/2006, il suo personale è assoggettato ai fini pensionistici alla disciplina dettata per il personale militare dagli artt. 52 e ss. d.P.R. n. 1092/1973. La scelta legislativa dell’art. 61 del medesimo decreto prescinde dal modulo organizzativo, essendo il Corpo a carattere civile già prima della riforma. Ne deriva l’applicabilità dell’art. 54 anche ai Vigili del fuoco, circostanza peraltro non controversa tra le parti.

Nel merito, la Corte richiama l’insegnamento nomofilattico delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, che ha circoscritto l’aliquota fissa del 44% ai soli militari cessati con anzianità compresa tra quindici e venti anni, individuando il correttivo nel rapporto tra 44 e 18 anni meno un giorno, pari a 2,44% annuo. Il successivo arresto n. 12/2021/QM ha esteso il principio anche a chi al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a quindici anni, confermando l’unitarietà del regime per tutti i trattamenti liquidati con il sistema misto.

Il ricorrente, cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità e con 17 anni, 10 mesi e 3 giorni di servizio utile al 31 dicembre 1995, rientra esattamente in tale fattispecie. Poiché l’INPS ha riliquidato la pensione con l’aliquota del 2,44% in corso di causa, il Giudice dichiara la parziale cessata materia del contendere sulla domanda principale.

Resta controversa la sola decorrenza dei ratei. L’Istituto aveva fissato il termine al 30 aprile 2018, calcolando il quinquennio a ritroso dal rateo di maggio 2023, e non aveva dato alcun riscontro all’ordine istruttorio impartito con l’ordinanza n. 4/2024. La Corte ritiene privo di pregio l’argomento difensivo secondo cui la diffida del 2019 non avrebbe efficacia interruttiva perché volta all’aliquota del 44%: il titolo giuridico azionato in via stragiudiziale e in via giudiziale è il medesimo, ossia l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, norma solo successivamente interpretata dalla giurisprudenza quanto al coefficiente. Il rigetto opposto dall’Istituto si fondava del resto su un motivo diverso, l’estraneità della disposizione al personale civile.

Gli arretrati decorrono pertanto dal 5 agosto 2014, con maggiorazione per interessi legali e, nei soli periodi in cui l’indice di svalutazione risulti superiore, rivalutazione monetaria, ex art. 167, n. 3 c.g.c. e art. 21, n. 2, disp. att. c.g.c.. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’INPS, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, esclusa la compensazione nonostante il contrasto giurisprudenziale, ormai assestato prima dell’introduzione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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