Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dopo gara deserta (TAR Puglia n. 109 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La nuova indizione di una procedura di gara, conseguente alla declaratoria di deserzione della precedente, determina la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione delle determinazioni di non ammissione, qualora le stesse non siano state tempestivamente impugnate. L’eventuale annullamento delle esclusioni non produce effetto caducante sulla nuova gara, perché tale effetto inciderebbe sulle posizioni giuridiche di concorrenti terzi non evocati in giudizio, in violazione del diritto di difesa e del principio di parità delle armi. Il giudice amministrativo deve pertanto dichiarare l’improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto dell’interesse, restando compensate le spese in ragione della particolarità della vicenda.
Il Fatto
Il Comune ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione di servizi di accertamento e riscossione di canoni e tributi locali. All’esito della valutazione delle offerte, la commissione di gara ha disposto la non ammissione alla successiva fase di apertura dell’offerta tecnica per entrambe le uniche concorrenti, tra cui la ricorrente. La stazione appaltante ha quindi dichiarato deserta la procedura.
La società esclusa ha impugnato la nota di non ammissione, la determinazione dirigenziale di deserzione e i verbali di gara, chiedendo l’annullamento degli atti. Nelle more del giudizio il Comune ha indetto una nuova procedura di gara. La questione centrale è divenuta così la permanenza dell’interesse alla decisione, in relazione alla mancata impugnazione del nuovo bando.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha chiesto all’Ente chiarimenti sull’effettiva indizione della nuova gara, evidenziandone il valore dirimente ai fini del decidere. Acquisita la nota del 23.6.2023 con cui il Comune ha dato atto dell’indizione, il Tribunale ha rinviato la causa, rilevando che l’eventuale impugnazione della nuova procedura avrebbe inciso sulla permanenza dell’interesse.
All’udienza il giudice ha verificato la mancata impugnazione della determinazione di indizione della nuova gara. Su questa premessa ha ritenuto il ricorso improcedibile per difetto di interesse.
Il nucleo argomentativo riguarda l’effetto caducante. Il Tribunale esclude che l’annullamento delle determinazioni di non ammissione possa travolgere automaticamente la nuova procedura. La ragione è la presenza astratta di terzi controinteressati che sarebbero incisi dalla caducazione: i concorrenti della nuova gara, i quali hanno aderito nella consapevolezza della sua legittima indizione, vedrebbero travolta la propria partecipazione senza essere stati parte del giudizio.
La potenziale idoneità dell’effetto caducante a incidere su posizioni giuridiche di terzi non evocati in giudizio conduce a escluderlo, in ossequio al principio di parità delle armi e al divieto di ledere il diritto di difesa. Escluso che l’esito del giudizio possa incidere automaticamente sulla nuova procedura, il Collegio conclude che l’indizione della nuova gara, non impugnata, determina la sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese processuali sono state integralmente compensate, derogando alla soccombenza in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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