Impianti 5G in aree bianche: la deroga ai regolamenti comunali (TAR Sicilia n. 1096 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 4, comma 7 bis, del d.l. n. 60/2024, convertito con legge n. 95/2024, dispone che, fino al 31 dicembre 2026, la localizzazione degli impianti di rete 5G nelle aree bianche del Piano “Italia 5G” avviene sulla base della posizione dei pixel individuati dal bando di gara, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001. La norma, applicabile ai procedimenti in corso secondo il principio tempus regit actum, non subordina l’autorizzazione all’assenza di siti alternativi. Il diniego comunale è legittimo solo se l’ente dimostra che il sito prescelto non ricade nelle aree bianche mappate come idonee. È illegittimo, pertanto, il provvedimento di annullamento in autotutela dell’autorizzazione unica formatasi ex art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003 che fondi il riesame sull’omessa prova dell’impossibilità di collocare l’impianto in siti alternativi.

Il Fatto

La ricorrente, in qualità di mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, è risultata aggiudicataria di un bando nell’ambito del piano “Italia 5G”, finanziato con fondi PNRR, per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete nelle aree a fallimento di mercato. Tra le località interessate figura il territorio di un Comune, ove la società ha presentato istanza congiunta per l’installazione di una stazione radio base.

Il Comune ha dapprima espresso motivi ostativi e poi rigettato l’istanza richiamando il proprio regolamento, che imponeva una distanza minima di 200 metri dai siti sensibili. Il diniego è stato annullato con precedente pronuncia del medesimo TAR, che ha espunto la sola disposizione regolamentare recante il divieto assoluto. Rimanendo inerte l’ente, la società ha autocertificato il perfezionamento del silenzio assenso ex art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003. Con atto del 9 luglio 2024 il Comune ha quindi disposto l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione unica, assumendo che il richiedente non avesse dimostrato l’assoluta impossibilità di collocare l’impianto in siti alternativi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 4, comma 7 bis, d.l. n. 60/2024. La disposizione è entrata in vigore il 7 luglio 2024, quindi prima dell’adozione del provvedimento impugnato, e trova applicazione nel caso in esame in forza del principio tempus regit actum.

La norma conferisce portata derogatoria alla pianificazione comunale che impedisca la realizzazione degli impianti o ne limiti la collocazione a punti prestabiliti del territorio. Il giudice sottolinea che l’iniziativa non è quella di un operatore mosso da finalità puramente imprenditoriali: la società agisce come soggetto attuatore di un progetto pubblico, perseguendo l’interesse generale alla copertura della rete 5G nelle aree a fallimento di mercato, con finalità di massima celerità.

Da qui la conseguenza centrale: le disposizioni regolamentari sulla localizzazione non possono ritenersi ostative, né può considerarsi ostativa l’esistenza di siti alternativi, poiché l’impianto è funzionale per legge ad attuare il piano nelle aree individuate a monte dallo Stato. La localizzazione è “disposta” senza margini di discrezionalità in base ai pixel. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa recente, che ha chiarito come la norma non subordini l’autorizzazione all’assenza di siti alternativi e come il diniego sia legittimo solo se l’ente dimostri che il sito prescelto non ricade nelle aree bianche mappate.

Il provvedimento impugnato, fondato sull’assunto che la società si sia sottratta all’onere di dimostrare l’impossibilità di una diversa collocazione, è pertanto illegittimo. Il TAR precisa che la nuova fase procedimentale, rimessa all’amministrazione dalla precedente pronuncia, deve essere disciplinata dalla normativa sopravvenuta. Sotto altro profilo, il sito prescelto si colloca comunque a distanza superiore ai 100 metri dalle aree sensibili, entro la quale opera il divieto assoluto di installazione, cosicché nessuna ragione giuridica ostava al collocamento in quel punto, non essendovi necessità di valutare siti alternativi in assenza di cause ostative.

Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento del 9 luglio 2024 annullato, con assorbimento delle censure non esaminate e compensazione delle spese in ragione della parziale novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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