Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Puglia n. 1140 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, esperibile ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo assicura l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario nei limiti della stretta esecuzione del giudicato, restando esclusa la cognizione di ogni altra domanda correlata. Accertato il titolo esecutivo e la sua notificazione conforme, nonché l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione che non alleghi l’avvenuto adempimento va condannata a dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine assegnato. La nomina del commissario ad acta resta riservata all’eventualità di perdurante inerzia successiva, mentre la condanna alle astreintes non trova accoglimento secondo l’orientamento della Sezione.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, che le aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della c.d. Carta del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del bonus per due annualità, pari a 1.000,00 euro, oltre interessi o rivalutazione. Il titolo giudiziale, notificato all’Amministrazione in copia conforme in data 11 gennaio 2024, è passato in giudicato come da certificazione del Tribunale del 16 settembre 2024.
Dedotta la persistente inadempienza, la ricorrente chiede l’adozione di tutte le misure attuative, compresa la nomina del commissario ad acta, e la fissazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. per ogni violazione o ritardo. L’Amministrazione intimata non si costituisce in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica l’azione come ottemperanza ex art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., diretta all’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Il perimetro del giudizio è circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato: ogni ulteriore domanda resta estranea alla cognizione.
Il giudice verifica i presupposti processuali. La notificazione del titolo in copia attestata conforme soddisfa il requisito dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, che subordina l’azione esecutiva verso la Pubblica Amministrazione debitrice di somme all’infruttuosa scadenza dei centoventi giorni dalla notifica. La valenza di cosa giudicata è comprovata dalla certificazione del Tribunale di Trani, ai sensi dell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm.
Sul piano sostanziale, l’Amministrazione non ha eccepito l’avvenuto adempimento né ha giustificato l’inerzia serbata. Il Collegio ordina pertanto l’integrale esecuzione della sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notifica a cura di parte, se anteriore, con pagamento di tutte le somme indicate in favore della ricorrente.
Quanto alla nomina del commissario ad acta, la richiesta è riservata all’eventualità che l’inadempimento prosegua dopo il termine assegnato. La decisione tiene conto del comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause, ove il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’Amministrazione. La condanna alle astreintes non è accolta, in ossequio alla giurisprudenza della Sezione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 500,00 euro, oltre accessori, in favore del difensore costituito per dichiarazione antistatario. Il Collegio dispone inoltre l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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