Concessione di bene comunale fuori dal codice e soccorso istruttorio (TAR Lombardia n. 353 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La concessione di un immobile appartenente al patrimonio disponibile del Comune, in quanto contratto attivo, è sottratta all’applicazione del codice dei contratti pubblici e ai relativi istituti, compresi il soccorso istruttorio e la procedura negoziata senza bando. Il preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990, pur non dovuto nelle procedure concorsuali, se inviato assolve la funzione del soccorso istruttorio ove contesti la carenza di un requisito di ordine speciale e assegni termine per osservazioni. Il requisito di iscrizione alla C.C.I.A.A. o a registro equipollente, fissato dall’avviso esplorativo, rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione ed è coerente e proporzionato all’oggetto della concessione. La dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Il Fatto
Il Comune di Onore, proprietario di uno chalet in disuso, approva con deliberazione di Giunta un avviso esplorativo per la gestione temporanea dell’immobile ad attività di bar, per sei mesi rinnovabili, con importo base di concessione pari a euro 500,00 mensili. L’avviso richiede, tra l’altro, l’iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad analogo registro professionale per lo svolgimento dell’attività oggetto della procedura.
Un’associazione sportiva dilettantistica, iscritta al Registro nazionale del Dipartimento dello Sport e affiliata a un ente di promozione sportiva, presenta manifestazione di interesse. Il Responsabile del procedimento le comunica i motivi ostativi all’accoglimento, contestando la carenza dell’iscrizione camerale e il limite statutario dell’attività di somministrazione ai soli soci in locali non aperti al pubblico. Seguono le osservazioni dell’associazione, la conferma dell’esclusione e l’aggiudicazione all’unico altro operatore interessato. L’associazione impugna gli atti davanti al TAR, chiedendo anche la condanna all’indizione di una procedura negoziata senza bando.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che la domanda cautelare è stata rigettata per difetto di fumus boni iuris e di periculum in mora. All’udienza pubblica la ricorrente dichiara di non avere più interesse a una decisione di merito: il ricorso va quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. per sopravvenuto difetto di interesse.
La decisione sulle spese impone però una valutazione della soccombenza virtuale. Il Tribunale osserva che oggetto del ricorso sono immobili rientranti nel patrimonio disponibile del Comune e quindi oggetto di un contratto attivo, come tale sottratto all’applicazione del codice dei contratti pubblici. Da qui l’inconferenza dei richiami agli artt. 187 e 101 d.lgs. n. 36/2023 contenuti nel ricorso.
Quanto al dedotto mancato soccorso istruttorio, il Collegio rileva che la comunicazione del 16.11.2023, con cui è stata contestata la carenza dell’iscrizione camerale o di altro registro equipollente e assegnato termine per le osservazioni, ha certamente assolto la funzione sottesa all’istituto. La comunicazione non era neppure dovuta, posto che l’art. 10-bis legge n. 241/1990 esclude la propria applicazione alle procedure concorsuali, locuzione interpretata dalla pacifica giurisprudenza amministrativa come estesa a tutte le procedure latamente competitive.
Il Tribunale sottolinea poi che la ricorrente, in quel frangente, ben avrebbe potuto procedere alla richiesta iscrizione, indicata nello stesso avviso quale requisito di ordine speciale. La fissazione di tale requisito rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione e, in concreto, risulta coerente e proporzionato all’oggetto della concessione. La soccombenza virtuale della ricorrente giustifica la compensazione delle spese per un terzo e la condanna alla residua parte, liquidata in euro 2.500,00 oltre oneri e accessori.
Nota della Redazione
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