Contratti a progetto e prova della subordinazione nel call center (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25114 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di qualificazione del rapporto di lavoro a progetto, l’accertamento della sussistenza della subordinazione e della specificità del progetto costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per difetti di motivazione o per inesatta ricostruzione delle regole applicabili ratione temporis. La specialità della disciplina dei call center outbound introdotta dall’art. 24-bis, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012 non configura una deroga alle regole che consentono l’utilizzo del contratto a progetto, comprensive del collegamento funzionale a un risultato finale e della specificità del progetto. L’accertamento del recepimento della contrattazione collettiva e dei criteri di calcolo delle differenze retributive attiene parimenti al merito. La mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della relevatio ab onere probandi, ma il relativo apprezzamento resta riservato al giudice del merito.
Il Fatto
Due lavoratrici, in forza di contratti a progetto, svolgono attività di recupero crediti per conto di una banca. Il giudice di primo grado accerta l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, riconducibile al V livello CCNL Terziario, con riferimento alla posizione di entrambe.
La Corte d’Appello di Roma, in riforma della pronuncia, espletata la prova testimoniale reietta in prime cure, conferma la sussistenza del rapporto subordinato, condanna le società al pagamento delle differenze retributive e del TFR e riconosce l’indennità sostitutiva di cui all’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010. Avverso tale decisione le società propongono ricorso per cassazione, principale e incidentale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, comune a entrambi i ricorsi, contesta la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, avendo il collegio d’appello compreso un giudice ausiliario che ha redatto anche la motivazione. Il motivo è infondato: la Corte costituzionale, con sentenza n. 41/2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. da 62 a 72 del d.l. n. 69 del 2013 proprio nella parte in cui non prevedono la loro applicazione fino al completamento del riordino della magistratura onoraria, affermando nel contempo la legittimità della costituzione dei collegi con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio.
Quanto al secondo e al terzo motivo del ricorso principale, esaminati congiuntamente al quinto del ricorso incidentale, la Corte rileva che la Corte territoriale ha sì fatto erroneo riferimento, in una parte della motivazione, alla violazione dell’art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003 nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall’art. 24-bis, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, inapplicabile ratione temporis, ma non ha risolto la controversia sulla base di tale disciplina. Essa ha piuttosto valutato i contratti del 2009 alla stregua delle ordinarie regole che all’epoca disciplinavano il contratto a progetto, considerando la specificità del progetto, l’autonomia della gestione del collaboratore e il collegamento funzionale con un determinato risultato finale.
In un passaggio decisivo, la sentenza impugnata ha accertato che l’attività svolta dalle lavoratrici connota i caratteri della subordinazione, evidenziando l’inserimento stabile nell’organizzazione aziendale, il rispetto dell’orario, la giustificazione di ritardi e assenze, l’assoggettamento a un penetrante controllo della committente, che forniva elenchi dei destinatari delle chiamate e prescrizioni di dettaglio, imponendo anche l’attività inbound. Ogni ulteriore doglianza pretende un sindacato sui plurimi indici sintomatici della subordinazione, estraneo ai limiti del controllo di legittimità, come precisato da costante giurisprudenza (Cass. n. 11015 del 2016 e successive conformi).
Il quarto motivo è disatteso: nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., spetta al giudice del merito apprezzare l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione. La Corte territoriale ha comunque condiviso i conteggi con autonoma ratio decidendi, non specificamente censurata. Il quinto motivo è rigettato perché la valutazione sul recepimento della contrattazione collettiva riguarda accertamenti in fatto non sindacabili in sede di legittimità, non potendo le censure degradare in un’inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti storici (Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019).
Quanto al ricorso incidentale, la Corte esclude l’omessa pronuncia, ravvisando una statuizione implicita di rigetto, incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della sentenza. Infine, ribadisce che l’art. 61, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, come modificato dall’art. 24-bis, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, non introduce una deroga alle regole che consentono l’utilizzo del contratto a progetto (Cass. n. 28112 del 2024).
Nota della Redazione
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