Revisione prezzi: giurisdizione ordinaria se la clausola fissa an e quantum (TAR Toscana n. 1564 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione prezzi, ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., non opera quando la clausola contrattuale determini in modo puntuale e vincolante l’an e il quantum del compenso revisionale, ancorandolo a criteri certi e obiettivi. In tale ipotesi la pretesa dell’appaltatore costituisce adempimento contrattuale e integra un diritto soggettivo, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario. La discrezionalità amministrativa rileva solo se residua un potere valutativo in capo all’amministrazione committente. Il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Il Fatto
Una società affidataria di servizi di pulizia per istituti scolastici, in forza di convenzione Consip e di successivi atti aggiuntivi, chiede al giudice amministrativo l’accertamento del diritto alla revisione prezzi maturato a far data dal settembre 2018, oltre interessi moratori, e l’annullamento del diniego opposto dall’amministrazione scolastica.
La ricorrente fonda la pretesa sull’art. 10, comma 5, della Convenzione e sull’art. 9.4 del Capitolato Tecnico, che prevedono l’aggiornamento annuale del canone in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’amministrazione resistente eccepisce in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, la decadenza della ricorrente per mancata tempestiva richiesta nel corso dell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione. L’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. devolve alla giurisdizione esclusiva le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica. Secondo l’interpretazione consolidata, richiamata nella specie, l’ambito della giurisdizione esclusiva ha portata ampia e generale, comprendendo sia la contestazione sulla spettanza del riconoscimento sia quella sull’importo quantificato.
Tale ampiezza incontra però un limite quando oggetto della contestazione sia esclusivamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all’an e al quantum del corrispettivo. In questa evenienza la domanda dell’appaltatore si risolve in una mera pretesa di adempimento contrattuale, con accertamento di un diritto soggettivo devoluto al giudice ordinario. Il Collegio richiama sul punto l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 18374 del 2023 e n. 3935 del 2022, nonché la giurisprudenza amministrativa conforme.
Il Tribunale verifica quindi la conformità di tale lettura ai principi costituzionali, ricordando che la giurisdizione esclusiva si giustifica solo quando la pubblica amministrazione agisce esercitando il proprio potere autoritativo o si avvale di strumenti negoziali in sostituzione di esso, come affermato dalla Corte costituzionale n. 204 del 2004 e dalla n. 191 del 2006.
Applicando tali coordinate alla fattispecie, il Collegio rileva che l’art. 9.4 del Capitolato Tecnico individua compiutamente sia le tempistiche sia i criteri di determinazione dell’importo, ancorando il diritto alla revisione a parametri certi e obiettivi. Anche il richiamo ai dati standardizzati per tipo di servizio concerne dati predeterminati, in presenza dei quali nessuna posizione autoritativa o discrezionale compete all’amministrazione. La discrezionalità si è dunque esaurita, assorbita da vincolanti parametri contrattuali.
Ne consegue che la controversia ha ad oggetto una richiesta di adempimento di prestazione già disciplinata, compreso l’accertamento della decadenza prospettata dall’amministrazione. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando quella del giudice ordinario, avanti al quale il processo potrà proseguire entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., con salvezza degli effetti del ricorso. Le spese sono compensate in ragione della definizione in rito.
Nota della Redazione
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