Porto di fucile e frequentazioni con pregiudicati: legittimo il diniego del Questore (TAR Calabria n. 191 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia per il porto d’armi, il diniego o la revoca non richiedono l’accertamento di una condanna ostativa ai sensi degli artt. 11, comma 1, e 43, comma 1, R.D. n. 773/1931, potendo fondarsi sul giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, ai sensi dell’art. 11, comma 2, e dell’art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931. L’autorità di pubblica sicurezza può valorizzare, nella loro oggettività, fatti di reato diversi, vicende personali prive di rilevanza penale e frequentazioni con soggetti controindicati, purché congruenti e non occasionali. L’obbligo di esame delle memorie difensive ex art. 10 della legge n. 241/1990 non impone una confutazione analitica di ogni argomentazione, ma richiede che la motivazione renda percepibili le ragioni del mancato adeguamento alle deduzioni partecipative. Il provvedimento che trae l’inaffidabilità da elementi concreti e logicamente coerenti non incorre in eccesso di potere.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto nel 2000 la licenza di porto di fucile per uso caccia, non rinnovata alla scadenza. Presentata nuova istanza di rinnovo, il Questore di Cosenza ha notificato un preavviso di rigetto fondato su molteplici elementi: indagini della D.D.A. per associazione di stampo mafioso, un arresto per associazione finalizzata a usura, estorsione, omicidio e traffico di stupefacenti, misure cautelari e obblighi di polizia, una condanna a tre anni di reclusione e 3.000,00 euro di multa, un deferimento per falso e truffa, nonché plurimi controlli in compagnia di soggetti pregiudicati.

Esaurito il contraddittorio procedimentale, il Questore ha adottato il diniego. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Calabria, deducendo la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, degli artt. 10, 11, 42 e 43 R.D. n. 773/1931 e l’eccesso di potere, chiedendo anche il risarcimento del danno. L’amministrazione si è costituita resistendo nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge la censura procedimentale. L’art. 10 della legge n. 241/1990 non impone all’amministrazione una confutazione formale e analitica di tutte le singole argomentazioni avverse, ma esige l’esame del materiale istruttorio e una motivazione che renda comprensibili le ragioni del mancato accoglimento. Nel caso concreto il provvedimento dà atto delle deduzioni difensive, le esamina e le ritiene non rilevanti a fronte dell’ampio compendio di elementi posti a base del diniego, con richiamo alla giurisprudenza amministrativa sul punto (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, n. 429 del 13.01.2021).

Passando al merito, il giudice ricostruisce il quadro normativo. Gli artt. 11 e 43 R.D. n. 773/1931 distinguono i casi di divieto automatico, legati a condanne e misure tassative, dai casi in cui l’autorizzazione può essere negata a chi non dia prova di buona condotta o di affidabilità nell’uso delle armi. Il diniego impugnato non si fonda su un automatismo preclusivo, ma su un giudizio di inaffidabilità e mancanza di buona condotta, riconducibile al secondo comma delle citate disposizioni.

Il Collegio richiama l’indirizzo per cui, secondo la giurisprudenza amministrativa, l’autorizzazione alla detenzione delle armi è eccezionale e le esigenze di incolumità prevalgono, potendo rilevare anche fatti isolati ma significativi e situazioni personali prive di rilevanza penale (Cons. Stato, Sez. III, n. 2404 del 2017; Cons. Stato, Sez. III, n. 6812 del 2018). Il potere discrezionale resta però vincolato ai principi di coerenza e logica: è illegittimo il provvedimento apodittico che desume l’inaffidabilità da un procedimento penale del tutto estraneo al contesto delle armi (T.A.R. Piemonte, Sez. I, n. 1627 del 2015).

Applicando tali criteri, il TAR ritiene la motivazione adeguata. Al netto delle due vicende penali concluse con assoluzione, residuano elementi congruenti: il deferimento per falso e truffa, i controlli puntuali e non sporadici in compagnia di soggetti controindicati, tali da escludere l’occasionalità degli incontri, e le frequentazioni del convivente con pregiudicati. Assume rilievo ostativo il potenziale pericolo che l’arma sia appresa da soggetti legati al titolare da rapporto di frequentazione, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. III, n. 801 del 2023.

Respinta la domanda di annullamento, il Collegio rigetta anche quella risarcitoria: il mancato accertamento dell’illegittimità del provvedimento preclude l’imputazione dell’illecito alla pubblica amministrazione ex art. 2043 cod. civ.. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 4.000,00 euro, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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