Irregolarità fiscali non definitive e obbligo di dichiarazione nel DGUE, esclusione legittima (TAR Calabria n. 197 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le violazioni fiscali non definitivamente accertate, anche se superiori alla soglia di gravità rapportata al valore dell’appalto, non determinano un effetto espulsivo automatico, ma legittimano l’esclusione solo se la stazione appaltante esprime una motivata valutazione sulla incidenza negativa del debito tributario sull’affidabilità del concorrente. Tale giudizio di inaffidabilità può fondarsi tanto sull’entità del carico fiscale quanto sulla omessa dichiarazione della sua esistenza nel DGUE, poiché il concorrente deve tenere in gara un comportamento trasparente. La verifica dei presupposti della causa di esclusione dell’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 investe il raggruppamento nel suo complesso, che presenta offerta unitaria e non può invocare la posizione individuale delle singole imprese. Ai fini dell’impegno vincolante al pagamento, la rateizzazione deve essere non solo proposta ma anche accettata prima del termine di presentazione delle offerte.

Il Fatto

Con bando del 4.7.2022 la Regione Calabria indice una gara per i servizi integrati di vigilanza armata e videosorveglianza, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Partecipano il raggruppamento poi ricorrente e il raggruppamento controinteressato. All’esito dell’aggiudicazione in favore del primo, la stazione appaltante avvia la verifica della documentazione e rileva, a carico di una mandante, numerose violazioni fiscali non definitivamente accertate, non dichiarate nel DGUE.

Con decreto dirigenziale la Regione annulla in autotutela l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, dispone l’esclusione e scorre la graduatoria in favore del secondo classificato. Il raggruppamento escluso impugna il provvedimento, chiedendo in via principale l’aggiudicazione, in subordine la riedizione del potere e in ulteriore subordine il risarcimento; propone poi motivi aggiunti avverso il nuovo decreto di aggiudicazione e chiede esibizione documentale. La domanda cautelare è respinta e la decisione è confermata in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi: dal ricorso e dai motivi aggiunti emerge con chiarezza l’oggetto delle doglianze, incentrate su difetto di motivazione e di istruttoria, e la difesa regionale ha dimostrato di averle comprese. Nel merito, i motivi sono trattati congiuntamente perché connessi.

Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016: l’esclusione per violazioni fiscali definitivamente accertate; la nozione di gravità rapportata all’art. 48 bis d.P.R. n. 602/1973; la causa di non operatività in caso di pagamento o impegno vincolante assunto prima del termine di presentazione delle offerte. Per le violazioni non definitive, la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. III, n. 7219/2023) esclude l’automatismo espulsivo e richiede una valutazione discrezionale motivata sulla moralità e sull’idoneità finanziaria del concorrente.

Passando al caso concreto, il Collegio rileva che la stazione appaltante, sulla base della certificazione dell’Agenzia delle Entrate, ha accertato carichi non definitivi per oltre due milioni di euro, importo superiore alla soglia minima e a quella di gravità rapportata al valore dell’appalto. Il giudizio di inaffidabilità poggia su due fattori: il superamento della soglia e la omessa dichiarazione nel DGUE. Entrambi sono ritenuti frutto di motivazione logica e sufficiente.

Quanto alla documentazione, il Collegio osserva che la Regione ha concluso il procedimento pur senza l’integrazione richiesta all’Agenzia delle Entrate; il riscontro successivo non muta il quadro, attestando accertamenti non definitivi e carichi rateizzati di rilevante entità. La debitoria sussisteva già alla data di partecipazione. Non è dimostrato che la mandante abbia assunto impegni vincolanti anteriormente al termine per le offerte: la definizione agevolata richiamata è successiva alla presentazione dell’offerta, e la rateizzazione deve essere accettata, non solo proposta, entro quel termine (Cons. Stato, sez. V, n. 9276/2023).

Quanto al DGUE, il concorrente deve osservare un comportamento trasparente (Cons. Stato, sez. III, n. 4168/2024): la dichiarazione non veritiera di aver soddisfatto tutti gli obblighi tributari è rilevante anche se riferita a carichi non definitivi. Il raggruppamento, infine, presenta offerta unitaria e risponde dell’offerta senza potersi schermare dietro la posizione dei singoli partecipanti (Cons. Stato, sez. V, n. 6944/2024). Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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