Revocazione inammissibile se l’errore di fatto non emerge ictu oculi (Cons. Stato n. 1699 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che legittima la revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. presuppone una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio, non un errore di valutazione delle difese. Il vizio non è configurabile quando dalla stessa esposizione dei fatti della sentenza revocanda emerge la piena contezza dello sviluppo procedimentale: la qualificazione degli effetti di un provvedimento rispetto a un altro costituisce errore di giudizio, insindacabile in revocazione. La mancata pronuncia su domande o eccezioni rileva solo se dipesa da errore nella percezione dell’atto processuale e va accertata sulla motivazione nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali; essa è esclusa quando la decisione sul punto risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario.
Il Fatto
Il Comune aveva approvato, su istanza di due privati, la concessione del diritto di sottosuolo e di passaggio per la realizzazione di un ascensore privato e di un ascensore di uso pubblico. Dopo una complessa sequenza procedimentale, l’Ufficio tecnico inibiva la prosecuzione dei lavori sulla base della SCIA del 2021 e, poco dopo, ne dichiarava la decadenza per mancato avvio entro il termine annuale, ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Il T.a.r. rigettava il ricorso avverso la decadenza e dichiarava improcedibile quello avverso l’inibitoria. La Sezione, con sentenza n. 4933/2025, accoglieva l’appello, escludendo l’applicazione analogica dell’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 alla SCIA e valorizzando il factum principis e il principio di buona fede ex art. 1, comma 2-bis, legge n. 241 del 1990. Il Comune propone revocazione, assumendo che l’accoglimento avrebbe imposto la decisione nel merito dei motivi riproposti avverso la precedente inibitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la consolidata esegesi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.: l’errore deve derivare da errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti, attenere a un punto non controverso e non espressamente motivato, essere decisivo e apparire con immediatezza, senza indagini ermeneutiche. Sul versante dell’omessa pronuncia, il vizio rileva solo se dipeso da errore nella percezione dell’esistenza o del contenuto dell’atto processuale, non da errore di valutazione delle difese (Cons. Stato, Ad. plen. n. 1 del 2013).
La Corte osserva che l’errore di fatto dedotto non emerge ictu oculi. Dalla stessa esposizione della sentenza revocanda risulta che il Collegio d’appello aveva piena contezza della sequenza dei provvedimenti e della loro collocazione cronologica, avendo espressamente richiamato la diffida del 22 maggio 2023 e la decadenza del 24 giugno 2023.
Quello lamentato dal Comune è dunque un errore di giudizio, relativo alla valutazione degli effetti dell’annullamento della decadenza in rapporto alla precedente inibitoria, che attiene alla medesima SCIA. Il provvedimento inibitorio conteneva anche una sospensione dell’efficacia della SCIA fino alla conclusione delle procedure convenzionali; tale efficacia è venuta meno per effetto della decadenza, adottata su presupposto distinto. Si è determinato un assorbimento del provvedimento interinale da parte di quello definitivo.
Non è pertanto ravvisabile un’omissione di pronuncia sui provvedimenti impugnati in primo grado, avendo la sentenza revocanda statuito sulla loro sorte, ritenendoli privi di efficacia. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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