Contributi agricoli indebiti e responsabilità contabile del percettore privato (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 258 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del privato che abbia percepito contributi pubblici in virtù di un rapporto di servizio sostanziale con l’amministrazione erogante, ravvisabile nello sviamento delle risorse rispetto alla finalità del finanziamento. La disponibilità dei terreni ai fini dell’accesso ai contributi comunitari deve fondarsi su titoli civilistici di proprietà, affitto o comodato debitamente documentabili, non essendo sufficiente una mera relazione di fatto, quand’anche concretatasi nell’usurpazione dei fondi altrui. Ove la differenza tra superficie dichiarata e superficie determinata superi la soglia del 0,5% e derivi da dichiarazioni eccessive frutto di comportamento intenzionale, l’aiuto non è concesso e la percezione integra danno erariale per distrazione delle risorse dalla finalità di sostegno delle attività agricole.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Sicilia ha citato in giudizio il percettore, richiedendo la condanna al pagamento di euro 82.182,71, oltre spese legali in favore dello Stato, per contributi comunitari indebitamente percepiti.

La contestazione riguarda le campagne agricole 2010-2015. Secondo la prospettazione attorea, il convenuto avrebbe attestato mediante dichiarazioni non veritiere la disponibilità di terreni di cui non era titolare, ivi compresi appezzamenti del Comune di Randazzo e di altri proprietari, avvalendosi di contratti di affitto falsi. Gli accertamenti del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Salerno e le dichiarazioni dei proprietari estranei hanno smentito la titolarità delle superfici dichiarate. Per tali fatti il Tribunale di Catania, con sentenza n. 979/2019 del 17 settembre 2019, ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i delitti di falso. La Procura ha ravvisato l’elemento soggettivo del dolo. Il convenuto, regolarmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo della giurisdizione. Ribadisce il principio, qualificato come pacifico, secondo cui la Corte dei conti conosce della responsabilità dei privati percettori di sussidi pubblici, i quali intrattengono un rapporto di servizio sostanziale con la pubblica amministrazione, con conseguente sottoposizione delle risorse finanziarie conseguite al sindacato contabile. Richiama sul punto Cass. SS.UU. n. 4511/2006, n. 5019/2010, n. 23897/2015 e n. 21297/2017.

Il medesimo rapporto di servizio sussiste, osserva il Collegio, anche in caso di sviamento dalle finalità perseguite con il finanziamento, tanto nei confronti del percettore quanto dei soggetti chiamati a condurre il procedimento concessorio. La giurisdizione contabile viene affermata anche in assenza di contestazioni sul punto.

Nel merito, la Corte ritiene fondata la domanda. La documentazione depositata — domande uniche di pagamento, schede di validazione e attestazioni di pagamento — unitamente agli accertamenti del Comando Carabinieri e alla comunicazione del Comune di Randazzo, dimostra che le superfici dichiarate non erano nella disponibilità del convenuto. I contributi risultano pertanto ottenuti mediante documentazione non veritiera.

Il Collegio enuncia quindi il principio consolidato secondo cui, per ottenere i contributi, la disponibilità dei terreni va fondata sui titoli civilistici della proprietà, dell’affitto o del comodato, richiamando Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 263 del 20 aprile 2018. La disponibilità deve essere titolata, non essendo sufficiente una mera relazione di fatto, che può concretarsi addirittura nell’usurpazione dei terreni altrui, come affermato da Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, sent. n. 166 del 23 giugno 2015.

La Corte richiama la disciplina del Regolamento CE n. 796/2004, come modificato dal Regolamento CE n. 1122/2009, che all’art. 58, primo comma, esclude l’aiuto in presenza di dichiarazioni eccessive frutto di comportamento intenzionale, ove la differenza superi la soglia dello 0,5% della superficie determinata. I contributi erogati sono pertanto indebiti e hanno determinato una distrazione dei fondi rispetto alla finalità di sostegno delle attività agricole, con responsabilità per danno pari a quanto percepito. L’assenza di costituzione del convenuto preclude una prospettazione difensiva alternativa. La Corte dichiara la contumacia e condanna al pagamento di euro 82.182,71, oltre rivalutazione monetaria secondo l’indice ISTAT e interessi legali, nonché alle spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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