Controlli antimafia nelle società con soci al 45%: nessun obbligo dichiarativo (TAR Lombardia n. 2246 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, l’art. 85, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 159/2011 impone le dichiarazioni antimafia in capo al socio di maggioranza solo ove questi detenga una partecipazione pari al 50% del capitale, non essendo sufficiente una quota minoritaria, ancorché di ampiezza rilevante. In presenza di tre soci nessuno dei quali raggiunga tale soglia, nessuno di essi è titolare di un potere determinante in via esclusiva e, dunque, nessuno è destinatario dell’onere dichiarativo. La richiesta di documentazione antimafia relativa al socio estero titolare del 45% del capitale è pertanto ultronea e determina l’illegittimità dell’esclusione dall’agevolazione. La previsione del bando che indica la soglia del 50% conferma la non estensibilità dell’onere al socio di minoranza qualificata. La domanda di risarcimento del danno, introdotta formalmente ma non articolata, è inammissibile.

Il Fatto

Con decreto n. 18327 del 15.12.2022 la Regione Lombardia ha approvato il bando Ricerca&Innova per l’assegnazione dei fondi PR FESR Lombardia 2021-2027, destinati a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati da PMI lombarde. La società ricorrente ha presentato domanda ed è stata ammessa alla fase di verifica del possesso dei requisiti, svolta da Finlombarda.

Nel corso del procedimento la società finanziaria ha chiesto più volte chiarimenti e integrazioni documentali, da ultimo in relazione alle dichiarazioni antimafia del socio estero titolare del 45% del capitale. La Regione ha emesso un preavviso di non ammissibilità e, quindi, il decreto n. 11374 del 27.07.2023, con cui ha escluso la ricorrente dall’agevolazione per mancata produzione della documentazione antimafia. La ricorrente ha impugnato il provvedimento e gli atti connessi, chiedendo in via subordinata il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di estromissione del Ministero dell’Interno, rilevando che la Prefettura ha adottato un parere in data 6.6.2023, impugnato in via autonoma e richiamato nel preavviso di rigetto regionale. Nel merito, la questione verte sull’interpretazione dell’art. 85, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, che estende i controlli antimafia al socio di maggioranza nelle società con non più di quattro soci, senza precisare se la maggioranza debba essere assoluta o relativa.

La risposta è offerta dall’Adunanza Plenaria n. 24 del 6.11.2023, richiamata dal ricorrente e recepita dal Collegio: in una società con tre soci, ove nessuno detenga il 50% del capitale, nessuno è titolare di un potere determinante in via esclusiva, perché ciascuno può essere sostituito da uno degli altri due nel formare la maggioranza decisionale. Ne deriva che nessuno dei soci è destinatario dell’onere dichiarativo.

Nel caso concreto nessuno dei tre soci raggiunge la soglia qualificata: il socio estero detiene il 45%, gli altri il resto. Finlombarda ha invece ritenuto estensibile l’onere dichiarativo a tale socio, operando un’interpretazione non conforme alla norma. Il primo motivo è pertanto fondato.

Il Collegio esamina anche la difesa regionale, secondo cui il bando richiamerebbe l’obbligo dichiarativo per tutti i soggetti elencati nell’art. 85, commi da 1 a 2-quater, d.lgs. n. 159/2011. L’Allegato D.13.d del bando, però, nello specificare le casistiche del socio di maggioranza, prevede che la documentazione sia richiesta solo quando uno dei tre soci sia titolare del 50% delle quote, escludendola nel caso di soci con la medesima percentuale di partecipazione. La previsione conferma la non estensibilità dell’onere al socio al 45%.

Il ricorso è quindi accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati; il secondo motivo resta assorbito. La domanda risarcitoria, formalmente introdotta ma priva di articolazione, è dichiarata inammissibile. Le spese seguono la soccombenza della Regione, liquidate in Euro 3.000,00, e sono compensate con il Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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