Accesso alla graduatoria quote: improcedibilità per sopravvenuto deposito e inammissibilità dell’accesso esplorativo (TAR Molise n. 234 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso agli atti è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., quando l’Amministrazione depositi in corso di causa, in esecuzione di ordinanza istruttoria, il documento richiesto. La domanda ostensiva è invece inammissibile quanto agli atti di un’istruttoria procedimentale non ancora avviata, poiché l’accesso può avere ad oggetto esclusivamente documentazione già formata e in possesso dell’Amministrazione. È parimenti inammissibile la richiesta di atti ulteriori, formulata per la prima volta in camera di consiglio, in quanto esorbitante dal thema decidendum modellato sui contenuti dell’istanza di accesso. Il contegno silente dell’Amministrazione, seguito dalla contestazione del possesso dei documenti poi effettivamente depositati, giustifica la condanna alle spese.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato nell’aprile 2023 allo Sportello Unico per l’Immigrazione la domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro subordinato, finalizzata alla conversione del permesso di soggiorno stagionale. Non ricevendo notizie sullo stato del procedimento, nel dicembre 2023 ha inoltrato istanza di accesso ex art. 22 legge n. 241/1990, chiedendo copia della graduatoria dei richiedenti quota 2023 e la documentazione istruttoria, oltre all’aggiornamento dei dati del datore di lavoro subentrante e alla data di convocazione presso il SUI.

Formatosi il silenzio-rigetto, il ricorrente ha adito il TAR Molise ai sensi degli artt. 25 legge n. 241/1990 e 116 cod. proc. amm., dolendosi della mancata ostensione e prospettando la finalità difensiva dell’accesso. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati e l’infondatezza, sostenendo di non possedere la graduatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati. Il ricorrente si è limitato a chiedere la graduatoria per verificare la propria posizione, senza contestare quella degli altri inseriti. Un problema di contraddittorio si sarebbe potuto porre solo in presenza di un’impugnativa della graduatoria o di dati sensibili di terzi, evenienza non allegata né emergente dagli atti.

Espletata l’istruttoria disposta con l’ordinanza n. 174/2024, la Prefettura ha depositato la graduatoria, in cui il ricorrente non risultava collocato in posizione utile. Il Tribunale ne deduce che l’Amministrazione aveva effettivamente la disponibilità del documento, inizialmente ignorato. Su questa parte la domanda è quindi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., richiamando l’orientamento secondo cui è improcedibile la domanda di accesso ove il ricorrente abbia nelle more ottenuto la copia del documento (TAR Lombardia – Milano, sez. III, n. 2172/2021).

Quanto agli atti istruttori sulla posizione individuale e all’aggiornamento dei dati del datore di lavoro, la domanda non supera lo scrutinio di merito. La valutazione delle pratiche non avviene erga omnes a priori, ma solo quando il richiedente occupi una posizione utile in graduatoria. Tale presupposto, per il ricorrente, non si è ancora verificato. Non esiste dunque alcun atto istruttorio che possa formare materia di accesso. Vale il principio per cui, a fronte della dichiarazione di inesistenza di un atto, non vi sono margini per ordinarne l’ostensione, altrimenti inutiliter data (TAR Molise n. 112/2024; TAR Campania – Napoli, sez. VI, nn. 1470/2022 e 1765/2022). L’istanza assume, per questa parte, carattere meramente esplorativo (TAR Campania – Napoli, sez. V, n. 1058/2024, che richiama Consiglio di Stato, sez. V, n. 7764/2022).

Infine, la richiesta degli atti relativi alla posizione di altro richiedente, avanzata per la prima volta in camera di consiglio, è inammissibile perché esorbitante dal thema decidendum, modellato sull’istanza di accesso originaria. Il sopravvenuto ricorso per silenzio-inadempimento non incide sul perimetro del giudizio. Le spese sono poste a carico del Ministero dell’Interno, che con il proprio silenzio ha dato luogo al contenzioso e ha contestato il possesso di documenti poi depositati; la liquidazione segue la disciplina del d.P.R. n. 115/2002 in ragione dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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