Contributi agricoli su titoli di conduzione falsi: danno erariale integrale e dolo (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 305 del 25.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La percezione di aiuti erogati nell’ambito della politica agricola unionale, fondata su titoli di conduzione apocrifi, riferiti a soggetti già deceduti, ovvero su concessioni contraffatte di beni demaniali, integra danno erariale per l’intero importo dei contributi corrisposti. La disponibilità delle particelle deve essere titolata mediante titoli civilistici di proprietà, affitto o comodato; la mera disponibilità materiale non è sufficiente. Il difetto dei presupposti legittimanti sottrae integralmente i benefici alle finalità di sostegno, rendendo superfluo l’esame della disciplina sanzionatoria delle dichiarazioni eccessive. L’elemento soggettivo del dolo è integrato da una complessa e prolungata attività fraudolenta, necessariamente sorretta dalla volizione dell’autrice delle dichiarazioni. Il limite della domanda attorea segna il confine della pronuncia di condanna.

Il Fatto

Il Procuratore regionale ha citato in giudizio la titolare di un’impresa agricola individuale per il pagamento di complessivi euro 115.828,09, oltre rivalutazione e interessi, in favore dell’AGEA, e delle spese legali in favore dello Stato. L’azione erariale traeva origine da una segnalazione della Guardia di Finanza, maturata nell’ambito di un procedimento penale, relativa alla illecita percezione di finanziamenti pubblici da parte di soggetti che avevano falsamente attestato la presenza di titoli legittimanti la conduzione dei terreni.

Per le campagne dal 2010 al 2017 le domande uniche di pagamento risultavano supportate da denunce verbali di affitto, contratti di comodato e certificazioni comunali riferiti a soggetti già deceduti, ovvero da atti recanti timbri di registrazione disconosciuti dall’Agenzia delle Entrate, e da presunte concessioni di terreni demaniali smentite dagli uffici regionali. La convenuta, regolarmente citata, non si è costituita. Il giudizio è stato definito all’udienza dell’11 settembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione contabile, trattandosi di risorse pubbliche erogate a privati per la realizzazione di un programma della pubblica amministrazione, richiamando il consolidato orientamento di legittimità e le pronunce della Sezione e della locale Sezione d’Appello.

Nel merito, i regolamenti unionali parametrano gli aiuti alla superficie ammissibile dichiarata nella domanda unica. La Corte precisa che la disponibilità delle particelle deve essere titolata, cioè fondata su proprietà, affitto o comodato, mentre non rileva l’utilizzo del bene in forza di una mera disponibilità materiale, richiamando le sentenze n. 389/2019 e n. 27/A/2024.

Le indagini di polizia giudiziaria escludono l’esistenza di validi titoli di conduzione: convenzioni con sottoscrizioni apocrife di soggetti già deceduti, atti di concessione contraffatti e timbri artatamente apposti per simularne la registrazione. La convenuta, interrogata dai finanzieri, ha dichiarato di non possedere documenti afferenti all’azienda, risultata priva di libri contabili e di fatture. La ditta è stata quindi qualificata come mero collettore di contributi europei fraudolentemente carpiti, senza alcun rapporto di disponibilità fattuale sulle particelle.

La totalità dei contributi contestati, per difetto dei presupposti legittimanti, costituisce pregiudizio subito dall’erario. Sul quantum, il tema del superamento della soglia delle dichiarazioni eccessive intenzionali di cui all’art. 53 del regolamento n. 796/2004/CE, riprodotto nell’art. 60 del regolamento n. 1122/2009/CE, ha portata meramente teorica, poiché nessun titolo valido giustificava l’erogazione dei benefici, sottratti per intero alle finalità di sostegno.

La Corte rileva un errore di calcolo nella citazione: la somma degli addendi elencati non equivale a euro 115.828,09, ma a euro 128.238,55, corrispondente all’effettiva richiesta, limite non superabile in sede decisoria. L’antecedente causale del danno è individuato nella presentazione di documenti non veritieri, e l’elemento soggettivo del dolo è ritenuto integrato dalla complessa e prolungata attività fraudolenta. Il Collegio stigmatizza l’allegazione della sentenza penale mediante inserzione nella citazione di un link a una testata giornalistica online, ritenendo comunque idoneo il materiale investigativo ai sensi dell’art. 95, commi 1 e 3.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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