Ricorso improcedibile contro il piano d’azione breve termine per la qualità dell’aria (TAR Sicilia n. 3165 del 25.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento, anche parziale, del Piano regionale di tutela della qualità dell’aria determina il venir meno dell’efficacia del piano d’azione a breve termine che ne costituisce attuazione, dovendo quest’ultimo essere riformulato alla luce della nuova edizione del piano regionale. Il ricorso proposto avverso il piano attuativo diviene pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo il giudice pronunciarsi su un atto che ha perso il proprio presupposto normativo. La declaratoria di improcedibilità consegue alla verifica della sopravvenuta modificazione del quadro amministrativo, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il Piano di azione a breve termine per l’area ad elevato rischio di crisi ambientale “A.E.R.C.A.” del Comprensorio del Mela, adottato ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 155/2010, con gli atti presupposti costituiti dalla nota assessoriale e dalla trasmissione di ARPA Sicilia. Il piano attuativo dava esecuzione alla misura M25 del Piano regionale di tutela della qualità dell’aria, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 268 del 2018.

La società ha dedotto anche l’invalidità derivata del piano attuativo rispetto al piano regionale presupposto, a sua volta impugnato davanti al TAR Sicilia, sede di Palermo. Le amministrazioni intimate hanno eccepito l’inammissibilità del gravame per essere stati impugnati atti endoprocedimentali e, in subordine, hanno chiesto il rigetto nel merito. Pendente il giudizio, il TAR palermitano ha deciso il ricorso sul piano regionale con sentenza n. 1620 del 27.07.2020, passata in giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha sottoposto ai difensori la questione della possibile improcedibilità del gravame, tenuto conto dell’intervenuto annullamento del piano regionale presupposto. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

La Sezione si sofferma sulla portata dell’espressione “nei limiti di cui in motivazione” contenuta nella sentenza n. 1620 del 27 luglio 2020. Il TAR palermitano ha annullato il piano regionale “nella parte in cui… (anche in conseguenza della presupposta zonizzazione) impone alla società misure e attività che, a prescindere dalla loro concreta fattibilità, comporterebbero oneri ingenti e del tutto sproporzionati a fronte di dati non conformi ai necessari presupposti normativi e finanche rispetto al beneficio ambientale perseguito”.

Da questa statuizione deriva, secondo il Collegio, una duplice conseguenza. Anzitutto viene imposta una parziale rimodulazione del piano regionale. In secondo luogo, e soprattutto, viene meno l’efficacia del piano d’azione a breve termine per l’area A.E.R.C.A., che dovrà essere riformulato alla luce della nuova edizione del piano regionale.

Il venir meno del presupposto normativo dell’atto impugnato priva dunque la ricorrente dell’interesse a una pronuncia nel merito. La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni ulteriore questione, compresa l’eccezione di inammissibilità degli atti endoprocedimentali sollevata dalle amministrazioni.

Le spese di lite sono compensate tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda e alla sopravvenienza che ha determinato la definizione del giudizio in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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