L’amministratore di fatto va provato con riscontri, non basta il sospetto (Cass. civ. Sez. 5 n. 19317 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, la qualità di socio occulto e di amministratore di fatto di una società, che fonda la pretesa impositiva nei confronti del socio, costituisce un fatto costitutivo della pretesa stessa. Essa deve essere provata dall’Amministrazione finanziaria sulla base di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, ex art. 2729 cod. civ., la cui valutazione è riservata al giudice di merito. Ne consegue che la sentenza che ritenga non provato tale presupposto non è affetta da nullità per vizio di motivazione, quando dia conto delle ragioni per cui gli elementi offerti non integrano la prova presuntiva. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata, non già quando, a seguito di un’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto che la parte onerata non avesse assolto a tale onere.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a due contribuenti un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2008, contestando loro la qualità di soci e amministratori di fatto di una società a responsabilità limitata, ritenuta coinvolta in una frode fiscale di ampio raggio. I contribuenti impugnavano l’avviso dinanzi al giudice tributario di primo grado, che accoglieva il ricorso. L’Amministrazione finanziaria proponeva appello, rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania.
Avverso tale sentenza, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, con riferimento agli artt. 2697 e 2729 cod. civ., per omessa o illogica motivazione. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato; l’altro soggetto è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso principale, ha preliminarmente ricostruito i confini del sindacato di legittimità sulla motivazione, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e la successiva giurisprudenza, secondo cui è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa), esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
Nel caso di specie, la Corte ha escluso la sussistenza di tale vizio, osservando che la sentenza impugnata aveva esaminato il materiale probatorio, dando atto dell’assenza di elementi dimostrativi in ordine alla dedotta qualità di soci occulti. In particolare, il giudice di merito aveva rilevato l’evanescenza del dato del rinvenimento di documenti societari su un veicolo parcheggiato nel piazzale di un’impresa riconducibile a uno dei contribuenti, nonché l’assenza di riscontri alle dichiarazioni rese dalla Guardia di Finanza. La scelta di ritenere non provato il presupposto dell’accertamento risulta, quindi, logicamente coerente e adeguatamente motivata.
La Corte ha poi precisato che la selezione degli indizi rilevanti ai fini della prova presuntiva rientra nel meccanismo operativo dell’art. 2729 cod. civ., che lascia alla prudenza del giudice la valutazione della loro precisione e gravità. La violazione di tale norma si verifica solo quando il giudice, al cospetto di plurimi indizi, li esamini singolarmente senza pervenire a una valutazione complessiva (c.d. convergenza del molteplice), ma non quando, come nella specie, ritenga gli elementi genericamente insufficienti.
Quanto all’evocata violazione dell’art. 2697 cod. civ., la Corte ha ribadito che essa si configura unicamente nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata, e non quando la parte intenda lamentare un’erronea valutazione delle prove che l’abbia indotta a ritenere non assolto l’onere stesso. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito; l’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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