Contributi Covid spettacolo, no ai residui del tetto illegittimo (Cons. Stato n. 3940 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale della clausola del tetto massimo che limitava i contributi destinati agli operatori dello spettacolo, prevista dal d.m. 3 marzo 2021, n. 107, comporta che la riedizione del potere amministrativo avvenga in via puramente proporzionale tra tutti i beneficiari ammessi, come se la clausola illegittima non fosse mai stata applicata a nessuno. Il beneficiario non può pretendere di non subire il tetto e, al contempo, di giovarsi dei residui del fondo derivanti dall’applicazione del tetto ad altri partecipanti, i cui provvedimenti di assegnazione si sono consolidati. L’eliminazione dell’atto illegittimo non può tradursi nell’attribuzione al ricorrente di un’utilità maggiore rispetto a quella che avrebbe conseguito in assenza dell’illegittimità. È escluso il litisconsorzio necessario quando la domanda mira a maggiori somme senza intaccare le assegnazioni già consolidate in capo ai terzi.

Il Fatto

La controversia riguarda l’attuazione delle misure di sostegno economico introdotte per l’emergenza Covid-19 nel settore dello spettacolo, con il fondo istituito dall’art. 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Una società organizzatrice di concerti aveva ottenuto, in base al d.m. 10 agosto 2020, un contributo di euro 21.760,50. Con una seconda domanda, presentata in forza del d.m. 3 marzo 2021, n. 107, come modificato dal d.m. 16 marzo 2021, n. 125, la società dichiarò perdite di fatturato per euro 1.406.526 e l’amministrazione le riconobbe un importo pari a quello già percepito, applicando la clausola del tetto massimo.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 5710/2023, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 10260/2023, annullò la clausola limitativa. In esecuzione del giudicato il Ministero rideterminò il contributo, dapprima in euro 85.687,10 e poi in euro 102.183,36, applicando una percentuale di riparto del 7,26% calcolata sul rapporto tra le perdite dichiarate e quelle complessive dei soggetti ammessi. La società impugnò tali determinazioni e il TAR Lazio, con la sentenza qui appellata, accolse il ricorso, ritenendo che l’amministrazione dovesse utilizzare il residuo del fondo applicando solo i criteri della lex specialis. Il Ministero ha proposto appello principale e la società appello incidentale sulla misura del 9,954%.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di integrazione del contraddittorio avanzata dalla parte appellata. L’oggetto del contenzioso attiene esclusivamente alla quantificazione delle somme spettanti alla società in esecuzione del precedente giudicato; la richiesta di maggiori somme non intacca i provvedimenti di assegnazione già consolidatisi in capo agli altri partecipanti e non arreca ai terzi un pregiudizio diretto e immediato.

Nel merito l’appello principale è fondato. Gli aiuti sono assegnati alle imprese in via proporzionale tra loro. Eliminato il tetto, il Ministero ha ricalcolato la ripartizione come se la clausola non fosse mai stata applicata a nessuna impresa, giungendo a una percentuale del 7,26% delle perdite subite. La società contesta tale metodo e sostiene di dover conservare la percentuale del 9,954% riconosciuta a chi, non avendo partecipato alla tornata precedente, non era mai stato soggetto al tetto.

La Corte qualifica la pretesa come contraddittoria. La società, da un lato, domanda la non applicazione del tetto a proprio favore; dall’altro, intende giovarsi dell’applicazione del tetto fatta a danno di altri partecipanti, che hanno definitivamente ricevuto una quota inferiore a quella che sarebbe loro spettata. In tal modo mira a porsi in posizione poziore rispetto a quella in cui si sarebbe trovata se la norma illegittima non fosse mai stata prevista e applicata.

A tale pretesa non può essere accordata tutela: l’eliminazione dell’atto illegittimo non può tradursi nell’attribuzione di un’utilità maggiore rispetto a quella che si sarebbe conseguita in assenza dell’illegittimità. Il provvedimento ministeriale ha correttamente individuato la quota spettante in base alla reale perdita, senza che la società possa vantare diritti sui residui del fondo derivanti dall’illegittima applicazione del tetto ad altri soggetti.

La sentenza impugnata è dunque riformata, con rigetto del ricorso di primo grado. Resta logicamente precluso l’esame dell’appello incidentale, relativo a somme ulteriori rispetto a quelle riconosciute con i provvedimenti impugnati e la cui spettanza è stata esclusa nell’an. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 4.000 per il doppio grado, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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