Interesse ad agire in edilizia: pregiudizio concreto e non solo vicinitas (Cons. Stato n. 3939 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di interesse ad agire avverso i titoli edilizi, la sola vicinitas non è più sufficiente a fondare automaticamente la legittimazione, ma la valutazione del pregiudizio concreto e attuale deve essere condotta in concreto, tenendo conto delle specificità fattuali del caso. Il giudice non può escludere l’interesse sulla base di una rappresentazione incompleta o astratta della realtà, trascurando la reale consistenza e posizione della proprietà del ricorrente. Non è richiesta la prova piena del danno, essendo sufficiente la dimostrazione della sua ragionevole probabilità. Una decisione del TAR che, in forma semplificata, definisca il giudizio su una questione decisiva — come l’interesse ad agire — senza adeguato approfondimento del contraddittorio, comprime le garanzie difensive della parte ricorrente.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile in Bari — Santo Spirito, composto da piano seminterrato, piano rialzato e giardino pertinenziale esclusivo, ricorreva al TAR Puglia avverso il permesso di costruire con cui il Comune aveva autorizzato, sul fondo confinante, la demolizione e ricostruzione in sagoma di un fabbricato commerciale, poi interessato da variante in SCIA.

Deduceva plurime illegittimità: violazione delle misure di salvaguardia del piano particolareggiato, errato computo della volumetria, violazione delle distanze legali e delle vedute, occupazione di suolo pubblico. Il TAR, con sentenza breve, dichiarava inammissibili ricorso e motivi aggiunti per carenza di interesse, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 22/2021 e ritenendo che le difformità riguardassero il lato opposto dell’edificio senza incidenza sulla proprietà della ricorrente. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo di gravame e riforma la sentenza sul punto dell’interesse ad agire. La decisione del TAR poggia su una ricostruzione fattuale non corretta: dagli atti emerge che l’appellante non è titolare della sola porzione interrata, ma anche del piano rialzato e di un giardino pertinenziale che confina direttamente con l’area dei lavori.

Accertata la reale consistenza della proprietà, prossimità dei fondi e natura dell’intervento — demolizione e ricostruzione con spazi destinati ad attività aperte al pubblico — comportano un’incidenza diretta sul godimento del bene. Sono plausibili e non meramente ipotetiche le deduzioni su riservatezza, luminosità e aerazione, nonché sull’incremento del carico urbanistico e delle emissioni sonore. Tali elementi integrano il pregiudizio richiesto dalla giurisprudenza, non essendo esigibile la prova piena del danno.

La Corte ribadisce la distinzione tra legittimazione e interesse ad agire: se la sola vicinitas non basta, la valutazione del pregiudizio va però condotta in concreto, senza approcci astratti o formalistici. La motivazione impugnata è carente proprio sotto tale profilo. Si aggiunge il profilo relativo alla definizione con sentenza in forma semplificata, che ha compresso le garanzie difensive su una questione divenuta decisiva.

Nel merito, i motivi riproposti sono infondati. Le limitazioni più rigorose del piano particolareggiato operano solo per edifici di pregio storico-identitario, presupposto che non ricorre: l’immobile è qualificato come edificio con forme “in contrasto con l’ambiente”. Il vano in copertura è volume tecnico, non computabile e irrilevante ai fini delle distanze. Il piano interrato rientra tra i volumi esclusi dal computo ex art. 23 del regolamento edilizio. Lo stato legittimo si ricostruisce ai sensi dell’art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001. La titolarità dell’area si prova con la qualificata disponibilità, non con l’accertamento pieno dei diritti reali. La censura sull’occupazione di suolo pubblico è inammissibile per carenza di interesse. L’appello è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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