Revoca patente ex art. 186 cod. strada: giurisdizione del giudice ordinario (Cons. Stato n. 2290 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della patente di guida disposta ai sensi dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada costituisce sanzione amministrativa accessoria di carattere vincolato, che l’amministrazione applica al ricorrere dei presupposti di legge senza margine di discrezionalità. Il destinatario non è titolare di un interesse legittimo, ma di una posizione di diritto soggettivo avente ad oggetto la corretta applicazione della disciplina sanzionatoria. La circostanza che la misura incida su un titolo abilitativo non radica di per sé la giurisdizione del giudice amministrativo, ove l’atto non esprima potere discrezionale. La cognizione sulle sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale spetta al giudice ordinario, dinanzi al quale vanno fatte valere le censure di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente, alla guida del proprio veicolo, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale; trasportato in ospedale, gli veniva riscontrato un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Si avviavano due procedimenti: l’uno amministrativo dinanzi al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, l’altro penale per la violazione dell’art. 186 cod. strada. In sede amministrativa si disponeva il ritiro e la sospensione della patente per ventiquattro mesi; in sede penale, all’esito positivo della messa alla prova con lavoro di pubblica utilità, il G.I.P. dichiarava l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies c.p.p. La Commissione medica accertava poi l’idoneità psico-fisica alla guida.

Nonostante ciò, il Commissario del Governo disponeva la revoca della patente ai sensi dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada. Il TAR adito respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione e accoglieva il ricorso nel merito, ritenendo che la sentenza di estinzione per esito positivo della messa alla prova non accerta la responsabilità penale e che l’amministrazione avrebbe dovuto procedere ad autonomo accertamento ai sensi dell’art. 224, comma 3, cod. strada, rilevando altresì l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990. Il Ministero dell’Interno ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, con cui la difesa erariale deduce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, e lo ritiene fondato. La previsione dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada — che impone la revoca della patente quando il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente e sia accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l — configura una sanzione amministrativa accessoria di carattere vincolato. L’amministrazione non esercita un potere autoritativo di cura concreta di interessi pubblici mediante valutazioni discrezionali, ma applica una misura sanzionatoria prevista direttamente dalla legge.

Da qui la qualificazione della posizione soggettiva: non interesse legittimo, ma diritto soggettivo alla corretta applicazione della disciplina sanzionatoria. Il fatto che la misura incida su un titolo abilitativo non basta a radicare la giurisdizione amministrativa, quando l’atto non esprime potere discrezionale. La cognizione sulle sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale è attribuita al giudice ordinario, al quale è riconosciuto anche il potere di annullamento degli atti illegittimi ex art. 113, ultimo comma, Cost., in forza degli artt. 22 e 30 legge n. 689/1981.

Il Collegio verifica poi i criteri elaborati dalla giurisprudenza per ripartire la giurisdizione nelle materie di attività vincolata, richiamando Cons. St., sez. III, n. 4136 del 2019. Sotto il criterio dell’interesse tutelato in via principale, le ragioni pubblicistiche di sicurezza della circolazione fanno da sfondo ma non assumono rilievo primario: l’interesse particolare del destinatario della sanzione prevale. Sotto il criterio della distinzione tra norme di azione e norme di relazione, la disciplina in esame regola il rapporto intersoggettivo tra privato e amministrazione, tracciando l’assetto dei reciproci obblighi e diritti, e non le modalità di esercizio del potere.

A conforto, il Consiglio richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite: Cass., sez. un., ord. n. 9187 del 2015, sulla revoca ex art. 186, comma 2-bis, cod. strada, e Cass., sez. un., ord. n. 26391 del 2020, sulla revoca ex art. 120 cod. strada, ove si chiarisce che anche dopo gli interventi della Corte costituzionale che hanno eliminato l’automatismo, la valutazione demandata al prefetto non integra discrezionalità amministrativa in senso proprio.

L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza gravata, è dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riassunta. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della definizione in rito.

Nota della Redazione

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