Revoca del nulla osta per inerzia della Pubblica Amministrazione (TAR Campania n. 1647 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato è illegittima quando l’amministrazione, dopo aver serbato un contegno inerte per quasi due anni, non abbia tempestivamente convocato le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e, a fronte della richiesta di differimento per sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro, abbia adottato il provvedimento di revoca con inusitata celeritas. In tal caso l’amministrazione conculca le prerogative di partecipazione procedimentale del ricorrente e del suo datore di lavoro, violando i principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione ed economicità dell’azione amministrativa, e allocando irragionevolmente sull’interessato l’alea del decorso del tempo non imputabile a lui.
Il Fatto
Il ricorrente otteneva dalla Prefettura di Napoli, in data 9 maggio 2023, il nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato alle dipendenze di una società cooperativa agricola. Faceva ingresso nel territorio nazionale il 27 marzo 2024 e, pochi giorni dopo, instava per la convocazione finalizzata alla chiusura del procedimento.
Dopo un’iniziale convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, alla quale presenziava il ricorrente ma non il datore di lavoro, le parti chiedevano un differimento per una nuova convocazione. Pochi giorni dopo, con decreto dell’11 aprile 2025, l’amministrazione revocava il nulla osta. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare per la mancata concessione del differimento.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato, come già delibato in sede interinale. Il Collegio valorizza anzitutto l’ingresso in Italia optimo iure, effettuato in forza del nulla osta rilasciato dalla Prefettura.
Assume rilievo decisivo l’inerzia serbata dall’amministrazione, che non ha provveduto a convocare tempestivamente le parti per la definizione del procedimento. Tra il rilascio del nulla osta e la sua revoca è intercorso un abnorme lasso temporale di quasi due anni, in contrasto con la scansione temporale della fase di integrazione documentale e di convocazione.
Il Collegio sottolinea l’inusitata celeritas dell’agere amministrativo: alla convocazione del 27 febbraio 2025, relativa a un nulla osta del maggio 2023, ha fatto seguito, a distanza di poche settimane, l’adozione del provvedimento di revoca. Tale condotta ha conculcato le prerogative di partecipazione procedimentale del ricorrente e del suo datore di lavoro, incidendo sul processo decisionale dell’autorità.
L’amministrazione avrebbe dovuto concedere il differimento richiesto, in ossequio ai principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione ed economicità. Il decorso del tempo, quali che ne siano le ragioni, non è imputabile al ricorrente, che non può essere chiamato a rispondere delle sfavorevoli sopravvenienze. L’autorità ha così irragionevolmente allocato su di lui l’alea del decorso del tempo.
Ne consegue la ragionevolezza della pretesa di ottenere una nuova convocazione, finalizzata alla valorizzazione dell’allegato effettivo rapporto di lavoro. Il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato annullato. Le spese di lite sono compensate in ragione delle peculiari connotazioni della controversia.
Nota della Redazione
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