Sospensione doverosa degli aiuti non notificati e giurisdizione sul danno da affidamento (Cons. Stato n. 1649 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
I contributi finanziari previsti da un programma nazionale di razionalizzazione del settore delle fonderie di ghisa e acciaio, commisurati al valore contabile degli impianti dismessi al netto degli ammortamenti o al valore attualizzato del margine di contribuzione ai costi fissi, se superiore, costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, TFUE e sono soggetti all’obbligo di preventiva notifica alla Commissione. In difetto di notifica, l’autorità nazionale deve sospendere l’erogazione e, se del caso, recuperare l’aiuto, anche di propria iniziativa, senza attendere un ordine della Commissione. I principi in materia di autotutela, di motivazione e di contraddittorietà con atti precedenti recedono a fronte della natura imperativa di tale obbligo. La domanda di risarcimento del danno da lesione dell’affidamento riposto nella legittimità degli atti che hanno riconosciuto l’aiuto illegittimo rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. z-sexies), c.p.a.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle fonderie di ghisa e acciaio presentava nel 2004 domanda al Ministero per ottenere l’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 2, lett. b), del d.m. n. 73/2004, prospettando la dismissione di un impianto produttivo. Il contributo veniva quantificato nel 2006 in oltre un milione di euro, subordinatamente alla verifica della distruzione degli impianti e alla cessione del ramo di attività. La società provvedeva allo smantellamento, alla cessione del ramo e alla cancellazione dal registro delle imprese.
Il contributo non veniva erogato. Con provvedimento del 29 ottobre 2012 il Ministero ne disponeva l’erogazione nei soli limiti del regime de minimis, in ragione delle criticità emerse in sede di notifica della misura alla Commissione europea. I ricorsi proposti avverso tale determinazione e avverso il successivo decreto del 2013 venivano respinti dal TAR Veneto, che riconosceva la natura di aiuto di Stato e la doverosità della sospensione. Le società proponevano appello, contestando la qualificazione della misura e la declinatoria di giurisdizione sulla domanda risarcitoria da lesione dell’affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 marzo 2025, resa sulle cause riunite C-746/23 e C-747/23 a seguito di rinvio pregiudiziale, che ha confermato come i contributi in questione attribuiscano un vantaggio selettivo idoneo a incidere sugli scambi e sulla concorrenza, in un settore caratterizzato da sovrapproduzione e aperto agli scambi transfrontalieri.
La Corte europea ha rimesso al giudice del rinvio due verifiche: la possibilità di conseguire un vantaggio comparabile in condizioni normali di mercato e la qualità di impresa del beneficiario. Sul primo punto il Collegio precisa che il termine di comparazione non è il valore di rivendita dell’impianto ancora funzionante, ma quello ottenibile dalla dismissione, dallo smantellamento e dalla vendita dei componenti o del rottame, al netto dei costi. L’appellante non ha offerto alcuna prova concreta di un ricavo pari o superiore al contributo riconosciuto; la vendita dei macchinari al valore contabile resta ipotesi di non probabile accadimento.
Quanto alla qualità del beneficiario, la società cessionaria e le successive aventi causa appartenevano tutte al medesimo gruppo imprenditoriale: il vantaggio ha dunque nature imprenditoriale. La misura costituisce pertanto aiuto di Stato soggetto a notifica. Richiamando la sentenza della Corte di Giustizia del 5 marzo 2019, causa C-349/17, e la sentenza della Corte di Giustizia del 7 aprile 2022, cause riunite C-102/21 e C-103/21, il Collegio ribadisce che il divieto di esecuzione ha effetto diretto e che l’autorità nazionale deve recuperare l’aiuto illegale anche di propria iniziativa.
Ne consegue la legittimità, anzi la doverosità, del provvedimento ministeriale che ha ridotto l’erogazione ai limiti del de minimis. Il tempo trascorso, l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, l’inadeguatezza della motivazione e la contraddittorietà con atti precedenti diventano irrilevanti a fronte dell’obbligo imperativo di sospensione. Il danno da ritardo non è configurabile, mancando la prova della spettanza del bene della vita; la relativa domanda è respinta, con conferma della sentenza su diversa motivazione.
Accolto invece il terzo motivo. Sulla scorta della sentenza delle Sezioni Unite n. 26080 del 25 settembre 2025, la domanda di risarcimento per lesione dell’affidamento rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di materia di aiuti di Stato. Il capo di sentenza è annullato con rinvio al primo giudice, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., per la decisione sulla domanda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.