Contributi PAC indebitamente percepiti: dolo e danno erariale da distrazione delle risorse (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 187 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il privato che percepisce contributi europei destinati al sostegno agricolo in assenza dei requisiti di legge, falsamente attestati in sede di domanda unica di pagamento, intrattiene un rapporto di servizio con l’amministrazione erogatrice e risponde del danno erariale da indebita percezione. L’erogazione in assenza di un valido titolo giuridico di disponibilità delle superfici integra un danno ingiusto, sia come distrazione delle risorse dagli obiettivi del programma, sia come sottrazione delle stesse ad altri potenziali beneficiari. La colpa grave o il dolo si configurano anche nella forma del dolo eventuale, quando il dichiarante accetta il rischio di formulare una richiesta indebita. Il connotato doloso della condotta preclude il ricorso al potere riduttivo dell’addebito. La contemporanea pendenza del processo penale non giustifica la sospensione del giudizio contabile, stante l’autonomia dei due giudizi.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha evocato in giudizio un imprenditore agricolo, sia in proprio sia quale titolare dell’omonima ditta individuale, chiedendone la condanna al risarcimento di euro 64.725,89, oltre rivalutazione, interessi e spese, per il danno da indebita percezione di contributi europei a valere sul FEAGA per le campagne 2018, 2019 e 2020.

Secondo l’atto di citazione, l’imprenditore aveva dichiarato nelle domande uniche di pagamento la disponibilità di superfici agricole di cui non aveva più la titolarità, essendo intervenuta la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita con patto di riservato dominio, accertata dal giudice civile. Per gli stessi fatti pendeva un procedimento penale, con richiesta di rinvio a giudizio per indebita percezione di erogazioni pubbliche, e un procedimento sanzionatorio amministrativo. Il convenuto ha chiesto la sospensione del giudizio contabile e, nel merito, il rigetto della domanda, invocando la propria buona fede e, in subordine, il potere riduttivo.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha respinto l’istanza di sospensione per pendenza del processo penale. I principi di ragionevole durata, di autonomia e di indipendenza del processo contabile (art. 111 Cost.; art. 6 Convenzione EDU; art. 3 e 4 c.g.c.) impongono la prosecuzione del giudizio, potendo l’azione risarcitoria essere esercitata davanti alla Corte dei conti con il solo limite del definitivo risarcimento di tutti i danni.

Sul primo elemento della fattispecie, il Collegio ha ribadito che i privati percettori di contributi pubblici intrattengono un rapporto di servizio con l’amministrazione, concorrendo a realizzare l’interesse pubblico cui è preposta l’erogatrice. Il collegamento funzionale sussiste anche quando le risorse provengono dal bilancio europeo e transitano, in ambito nazionale, attraverso l’organismo pagatore, in forza del principio di assimilazione ex art. 325 TFUE.

Quanto agli elementi oggettivi, la Corte ha ricostruito la disciplina dei pagamenti diretti (Regolamento UE n. 1307/2013 e Regolamento UE n. 1306/2013), che, pur svincolando l’aiuto dalla produzione, lo parametra all’estensione della superficie aziendale. L’erogazione presuppone la piena disponibilità dei terreni, fondata su un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentato, non rilevando la mera disponibilità materiale. La dichiarazione non veritiera determina la decadenza dai benefici (art. 75 d.P.R. n. 445/2000) e l’obbligo di restituzione dell’indebito (art. 3, comma 1, legge n. 898/1986).

Il danno è stato ritenuto dimostrato nell’an e nel quantum. La percezione dei fondi in assenza dei presupposti di legge lede le finalità pubblicistiche del programma, distraendo le risorse e sottraendole ad altri beneficiari. La quantificazione, pari a euro 64.725,89, corrisponde alla quota non spettante individuata dall’AGEA e non contestata nel suo ammontare dalla difesa.

Il nesso causale non è interrotto dall’intermediazione del centro di assistenza agricola, il quale si limita a inserire nel sistema le attestazioni del beneficiario, essendo onere dell’imprenditore aggiornare il fascicolo aziendale. Quanto all’elemento psicologico, la Corte ha ravvisato il dolo eventuale: il rilascio delle attestazioni richiedeva un livello minimo di diligenza nell’accertare lo stato dei terreni, essendo il convenuto consapevole della pendenza del contenzioso. Il connotato doloso preclude il potere riduttivo dell’addebito. La domanda è stata accolta con condanna al pagamento della somma, oltre rivalutazione e interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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