Pensione privilegiata militare: nesso causale escluso in assenza di stress lavorativo obiettivo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 189 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata del personale militare, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità richiede la dimostrazione, su base medico-legale, di un nesso di causalità o concausalità efficiente e determinante tra l’infermità e il servizio prestato. Tale nesso non può fondarsi sulla sola percezione soggettiva dello stress da lavoro: occorre accertare l’esistenza di eventi o mansioni obiettivamente idonei a produrre uno stato di stress continuo, intenso e assorbente, secondo un parametro di ordinaria esigibilità connessa alla qualifica rivestita. In presenza di motivate conclusioni consulenziali negative e concordanti, è infondata la domanda di pensione privilegiata che non offra elementi nuovi idonei a superarle, non essendo sufficiente la mera discordanza della perizia di parte.
Il Fatto
Il ricorrente, sottufficiale dell’Aeronautica Militare in quiescenza, ha impugnato la nota con cui il Ministero della Difesa gli ha opposto diniego della domanda di pensione privilegiata, già prodotta nel 2001. L’Amministrazione ha ritenuto non dipendenti da causa di servizio le infermità denunciate — disturbo dell’umore con riferito deficit selettivo della memoria temporale, ipertensione arteriosa, alterazione del metabolismo glico-lipidico, esofagite ed ernia iatale — già valutate tali ai fini dell’equo indennizzo.
Il ricorrente ha contestato nel merito la valutazione amministrativa, deducendo l’inesatta considerazione degli elementi di fatto e di diritto. L’Amministrazione si è costituita eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, l’infondatezza, con riserva dell’eccezione di prescrizione quinquennale. La questione è giunta al giudice contabile per l’accertamento del nesso causale tra infermità e servizio.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha incentrato la decisione sull’esito dell’istruttoria medico-legale. Il ricorso è stato rigettato perché, oltre al motivato parere negativo espresso in sede amministrativa, dello stesso segno risultano i pareri acquisiti in via consulenziale nel corso del giudizio.
Con ordinanza n. 106/2018 era stato richiesto un parere al Collegio Medico Legale, il quale ha escluso un rapporto di causalità o concausalità efficiente e determinante alla data dell’istanza. Il ricorrente ha contestato tali conclusioni producendo una perizia di parte di segno opposto. A fronte del contrasto, con ordinanza n. 73 del 2021 la Sezione ha disposto un ulteriore parere, affidato all’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute.
Il secondo consulente ha escluso il nesso concausale. Quanto all’infermità psichiatrica, ha rilevato che non risultano dagli atti condizioni obiettivamente eccedenti le attribuzioni connesse alla qualifica di sottufficiale, né l’esposizione a eventi qualificabili come psicotraumatizzanti. La risposta d’ansia — ha osservato — diventa patologica solo quando supera la capacità di adattamento dell’individuo, ma nel caso concreto non emergono fattori lavorativi idonei a produrla. Ha inoltre valorizzato l’incidenza di un grave lutto familiare, sopravvenuto nell’ultima fase dell’attività, capace di aggravare la sintomatologia a prescindere dalle mansioni svolte.
Quanto all’ipertensione arteriosa, l’organo consulenziale ha evidenziato che lo stress rilevante deve essere continuo, intenso e assorbente sotto il profilo psico-fisico, aspetto non riconducibile a qualsivoglia attività lavorativa. Le mansioni del militare, pur svolte con dedizione, non risultano connotate da così cospicuo stress da coinvolgere la personalità anche fuori dall’orario di lavoro. L’ernia iatale è stata infine ritenuta priva di correlazione con il servizio.
Il giudice ha ritenuto il parere condivisibile per rigore logico-scientifico e ha osservato come le controdeduzioni della parte non abbiano apportato elementi nuovi idonei a modificarne le conclusioni. La domanda è stata quindi priva di fondamento giuridico, e il decreto impugnato immune da censure; la richiesta di ulteriori approfondimenti istruttori non è stata accolta. Le spese di lite sono state compensate.
Nota della Redazione
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