Indebito pensionistico e tutela dell’affidamento del percipiente incolpevole (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 188 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indebito pensionistico formatosi su trattamento provvisorio, il potere-dovere dell’amministrazione di recuperare le somme erogate in eccedenza, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. e dell’art. 162, comma 8, d.P.R. n. 1092/1973, recede di fronte al legittimo affidamento del percipiente in buona fede. Tale affidamento si consolida con il decorso del termine procedimentale stabilito per l’adozione del provvedimento definitivo e, in mancanza, con il termine triennale ricavabile dalle norme di settore. Decorso quel termine, il recupero non è più esperibile, sempre che l’errore sulla maggior somma non fosse rilevabile secondo l’ordinaria diligenza.

Il Fatto

Il ricorrente, ex Generale dell’Aeronautica militare, cessava dal servizio il 03.10.2011 ed era collocato in ausiliaria fino al 31.03.2015. Nel periodo intermedio l’INPS gli erogava un trattamento provvisorio di pensione. Con decreto del 28.09.2017 il Ministero della Difesa determinava la pensione definitiva, di importo inferiore al provvisorio.

Con nota del 12.02.2018 l’INPS comunicava un indebito di € 15.683,83. Il primo giudice respingeva l’opposizione, escludendo l’affidamento. Il giudice d’appello accoglieva il gravame. Riassunto il giudizio, la questione torna davanti al giudice unico delle pensioni.

La Motivazione della Corte

Il giudice individua nel 01.04.2015, termine del periodo di ausiliaria, il dies a quo del termine per l’adozione del provvedimento definitivo. Rispetto a tale data il decreto di liquidazione è intervenuto solo il 28.09.2017, ben oltre il termine di 180 giorni stabilito dall’art. 1043 del d.P.R. n. 90/2010 e, prima, dai 330 giorni fissati dal decreto ministeriale n. 603/1993.

La Corte ricostruisce il quadro giurisprudenziale. L’art. 162, comma 8, d.P.R. n. 1092/1973 e l’art. 2033 cod. civ. imporrebbero la ripetizione dell’indebito, ma la Consulta, la Corte di giustizia europea e le Sezioni riunite n. 7/QM/2007 hanno valorizzato la tutela dell’affidamento incolpevole. Le Sezioni riunite n. 2/QM/2012 hanno precisato che il recupero può essere attenuato quando il privato abbia maturato la plausibile convinzione della stabilità del vantaggio conseguito per lungo tempo.

Le Sezioni riunite indicano tre criteri: il decorso del tempo, valutato con riferimento ai termini procedimentali; la rilevabilità in concreto dell’errore sulla maggior somma; le ragioni della modifica del trattamento provvisorio. Nel caso di specie il termine regolamentare risulta superato e l’errore non era concretamente rilevabile dal percipiente.

Pertanto la tardività del conguaglio, conseguente ai ritardi del Ministero nei ricomputi, conferma la buona fede del percipiente. Il ricorso è accolto: l’indebito è dichiarato irripetibile e l’INPS è condannato a restituire le somme già incamerate mediante trattenuta mensile, con interessi legali dalla domanda. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero della Difesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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