Servizi abitativi transitori per nuclei privi di alloggio in emergenza abitativa (TAR Lombardia n. 1389 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La categoria dei nuclei familiari privi di alloggio che necessitano di urgente sistemazione abitativa, prevista dall’art. 1, n. 6, dell’Allegato alla D.G.R. n. 2063/2019 in attuazione dell’art. 23, comma 13, della L.R. Lombardia n. 16/2016, costituisce clausola di chiusura formulata in termini volutamente generici. L’amministrazione conserva ampia discrezionalità nella valutazione del caso concreto, ma non può rimodulare in via interpretativa la fattispecie introducendo criteri di selezione non previsti sul piano normativo e regolamentare. La temporanea ospitalità presso una struttura di accoglienza, per sua natura provvisoria e destinata a cessare, non esclude di per sé lo stato di emergenza abitativa. Il diniego è illegittimo quando omette di considerare la prossima perdita dell’alloggio, l’assenza di alternative e l’impossibilità di accesso al mercato delle locazioni private, e non indica quale diversa sistemazione abitativa ritenga adeguata.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori del Comune di Milano, richiamando l’art. 23, comma 13, della L.R. Lombardia n. 16/2016 e la D.G.R. n. 2063/2019, qualificandosi come persona priva di alloggio bisognosa di urgente sistemazione abitativa. L’istanza è stata respinta in prima battuta e, dopo il ricorso amministrativo, definitivamente rigettata con provvedimento del 24.05.2023.

Il diniego si fondava sulla circostanza che la ricorrente era ospite di una struttura di accoglienza, in camera condivisa con bagno, e che tale condizione escluderebbe lo stato di grave emergenza abitativa richiesto per l’assegnazione. La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo violazione della normativa regionale, eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà e disparità di trattamento. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 23, comma 13, della L.R. n. 16/2016 destina una quota del patrimonio abitativo ai servizi abitativi transitori, assegnati ai nuclei in possesso dei requisiti per l’accesso ai servizi abitativi pubblici. L’Allegato alla D.G.R. n. 2063/2019 individua due categorie di destinatari: quella specifica dei nuclei soggetti a procedure esecutive di rilascio e quella generica dei nuclei in situazioni di grave emergenza abitativa.

Da tale assetto il Tribunale deduce che gli alloggi S.A.T. spettano sia alle situazioni emergenziali tipizzate, sia a quelle non connotate dalla precedente titolarità di un alloggio non più disponibile, richiamando il precedente TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2618 del 2022.

Nel caso concreto la ricorrente rientra nella categoria residuale del n. 6). L’ospitalità presso l’ente benefico ha carattere meramente provvisorio, con durata massima di diciotto mesi e cessazione fissata all’8 maggio 2024, come attestato dalla relazione del personale della struttura. La ricorrente è quindi prossima a perdere l’ospitalità, è priva di altra soluzione abitativa e, per il basso reddito, non può accedere alle locazioni private.

Il Collegio esclude che la clausola di chiusura possa essere letta in senso restrittivo. La formulazione generica lascia all’amministrazione ampi margini discrezionali, ma non consente di introdurre elementi di selezione della casistica privi di base normativa. Quanto all’argomento del Comune sulla competenza dei servizi sociali, il Tribunale rileva che la ricorrente è già seguita da tali servizi senza esito e che l’amministrazione non ha indicato quale sistemazione alternativa ritenga adeguata. Assume rilievo, inoltre, il percorso di recupero dell’autonomia avviato dalla ricorrente, con domanda di invalidità civile e istanza di assegnazione di un alloggio S.A.P. ancora in attesa: la perdita dell’ospitalità vanificherebbe tale percorso.

Il ricorso è pertanto accolto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della controversia. Il Collegio conferma l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e riserva a separato provvedimento la liquidazione del compenso al difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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