Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 28 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice anche d’ufficio quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le conclusioni delle parti, per circostanze sopravvenute che incidono sulla posizione sostanziale dedotta in causa ed eliminano la necessità della pronuncia richiesta. La sopravvenuta applicazione dell’aliquota richiesta dal ricorrente, in sede di riliquidazione del trattamento pensionistico, integra tale fattispecie. La definizione del giudizio con cessazione della materia del contendere non preclude la pronuncia sulle spese, che va regolata secondo il criterio della soccombenza virtuale, avuto riguardo alla posizione delle parti al momento dell’introduzione del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente di un ente pubblico e titolare di pensione liquidata con il sistema misto, ha chiesto la riliquidazione del trattamento con applicazione, sulla quota retributiva, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, invocando il principio enunciato dalle Sezioni Riunite n. 12/2021. L’Istituto previdenziale si è costituito, documentando di avere applicato l’art. 54 già in sede di prima liquidazione e di avere fornito riscontro all’interessato prima del deposito del ricorso. Preso atto della rideterminazione del trattamento, la difesa del ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo per la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce l’istituto della cessazione della materia del contendere richiamando il consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009): essa si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le rispettive conclusioni delle parti, per circostanze sopravvenute che, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, eliminano le ragioni del contendere e rendono non più necessaria la pronuncia del giudice.

Nel caso concreto la Corte ha accertato l’avvenuta applicazione dell’aliquota richiesta dal ricorrente in base all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, e su tale presupposto ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

La definizione del giudizio non ha però assorbito il profilo delle spese. La Sezione applica il principio della soccombenza virtuale: occorre verificare quale sarebbe stata la posizione delle parti se il processo fosse giunto alla decisione di merito. L’Istituto ha documentato di avere fornito riscontro all’interessato in data antecedente al deposito del ricorso, con nota raccomandata attestante la compiuta giacenza ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890/1982.

Da ciò la Corte ha tratto la conseguenza che il ricorrente, il quale ha comunque introdotto il giudizio quando era già intervenuta la risposta dell’Amministrazione, deve essere qualificato come soccombente virtuale. Sussistono pertanto i presupposti per la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo. La decisione è stata assunta all’esito della pubblica udienza dell’11.2.2026, dopo il rinvio disposto per garantire il contraddittorio sul deposito documentale effettuato dall’Istituto, ed è stata definita mediante lettura del dispositivo in aula.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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