Sanzioni per omessa presentazione degli elenchi intracomunitari: cumulo materiale e non giuridico (Cass. civ. Sez. 5 n. 15524 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per violazioni di obblighi relativi agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, l’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 471/1997, nel prevedere che la sanzione si applica “per ciascuno di essi”, ossia per ciascun elenco, introduce uno specifico criterio di determinazione della sanzione. Tale criterio esclude l’applicabilità del cumulo giuridico previsto dall’art. 12, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 472/1997, imponendo il cumulo materiale in caso di violazioni plurime e ripetute. La natura della violazione – sostanziale, formale o meramente formale – va valutata in concreto secondo l’idoneità ex ante della condotta a pregiudicare l’esercizio delle azioni di controllo, ma una volta accertata e divenuta definitiva la natura formale, la sanzione va calcolata secondo la regola del cumulo materiale.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale, era stata riscontrata l’erronea applicazione della normativa sugli acquisti intracomunitari da parte della società contribuente, che aveva omesso di presentare o aveva presentato in ritardo i modelli Intrastat 2, non avendo rettificato gli elenchi per i costi di trasporto addebitati in fattura. L’Agenzia delle entrate aveva irrogato le sanzioni per le annualità 2008, 2009 e 2010, calcolandole secondo il cumulo materiale.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società. In appello, la Commissione tributaria regionale, preso atto dell’acquiescenza dell’Ufficio su alcune violazioni, aveva confermato le sanzioni per gli elenchi Intra ma le aveva rideterminate applicando il cumulo giuridico. L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 471/1997 e dell’art. 12, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 472/1997.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, ritenendoli fondati. Ha preliminarmente chiarito che la sentenza impugnata aveva riconosciuto, sia pure implicitamente, la natura formale delle violazioni in questione: il giudice d’appello, avendole ritenute sanzionabili, ne ha escluso la natura meramente formale, che le avrebbe rese inoffensive e non punibili. Tale statuizione, non impugnata dalla contribuente rimasta intimata, è divenuta definitiva.
Quanto al calcolo della sanzione, la Corte ha osservato che l’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 471/1997, nel testo vigente ratione temporis, punisce l’omessa presentazione degli elenchi di cui all’art. 50, comma 6, del decreto-legge n. 331/1993, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione, con la sanzione da euro 500 a euro 1.000 “per ciascuno di essi”. Il dato letterale è inequivoco: la sanzione è applicata per ogni singolo elenco, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico. La norma, infatti, esplica uno specifico criterio di calcolo che deroga al regime generale del d.lgs. n. 472/1997.
Nella specie non ricorrevano le ipotesi di riduzione della sanzione alla metà per la presentazione entro trenta giorni dalla richiesta, né quella di non applicazione per integrazione o correzione dei dati mancanti o inesatti. Di conseguenza, le modalità di calcolo adottate dall’Ufficio, basate sul cumulo materiale, erano corrette.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia, in diversa composizione, per il riesame dell’appello erariale e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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