Contributi alle Stazioni sperimentali e sindacato sugli elenchi dei prodotti (Cons. Stato n. 5183 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema dei contributi dovuti alle Stazioni sperimentali per l’industria, gli elenchi annuali dei prodotti assoggettati a contribuzione costituiscono atti amministrativi generali, espressione di discrezionalità tecnica e non di mera attività compilativa. Essi sono quindi impugnabili davanti al giudice amministrativo, che può sindacarne la correttezza sul piano tecnico. La fattispecie impositiva resta integralmente disciplinata dalla norma primaria, mentre all’atto generale è demandata l’individuazione delle produzioni riconducibili al settore di operatività dell’ente. Ne deriva la giurisdizione del giudice amministrativo sulle determinazioni ministeriali e sulla delibera presupposta. L’adempimento dell’obbligazione nelle annualità pregresse non integra acquiescenza tacita rispetto agli atti generali delle annualità successive.
Il Fatto
Una Stazione sperimentale per l’industria delle conserve alimentari ha appellato la sentenza con cui il TAR Lazio ha annullato il decreto ministeriale e il verbale del consiglio di amministrazione che avevano assoggettato al contributo i prodotti a base di frutta a guscio, inserendoli tra le conserve vegetali.
La società ricorrente in primo grado aveva contestato la riserva di legge in materia tributaria, il difetto di istruttoria e l’inclusione di una categoria non riconducibile alla nozione tecnica di conserva. Il TAR aveva disposto una verificazione, conclusa nel senso della estraneità dei prodotti alla categoria. L’ente ha proposto appello articolando tre motivi, contestando anche la giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la fattispecie impositiva racchiusa nell’art. 23, comma 4, r.d. n. 2523/1923, che pone il contributo a carico delle imprese esercenti le industrie cui è preordinata la Stazione. Rileva poi come l’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 540/1999 e l’art. 4, comma 4, d.m. 1 aprile 2011 abbiano rimesso a un atto generale la fissazione dei criteri e la individuazione delle imprese tenute al versamento.
Su questo punto il Consiglio di Stato prende le distanze dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 173/1999, che escludeva spazi di determinazione della fattispecie sul piano soggettivo. Le disposizioni sopravvenute hanno previsto un atto generale di individuazione degli obbligati: rispetto ai criteri e alla misura opera la discrezionalità amministrativa, mentre l’individuazione dei soggetti costituisce declinazione tecnica della fattispecie. Si tratta di un’attività ricognitiva, diretta a dare certezza all’applicazione del tributo.
Da ciò deriva la giurisdizione del giudice amministrativo e la sindacabilità delle scelte compiute. Il carattere esemplificativo degli elenchi non elide il potere di impugnare l’inclusione di una produzione ritenuta erronea, senza attendere l’atto impositivo concreto. Confermata anche la reiezione dell’eccezione di inammissibilità della delibera, atto propedeutico previsto dalla norma primaria. L’adempimento delle annualità pregresse non vale come acquiescenza tacita.
Quanto alla verificazione, il Collegio richiama la Cass. Sez. Un. n. 159/2020: si tratta di strumento cognitivo non vincolante, superabile solo per manifesta erroneità. La relazione ha risposto al quesito con percorso scientifico esente da vizi, e il riferimento ai processi produttivi della società dimostra l’aderenza al caso concreto. Infondate le censure del terzo motivo sulla pretesa contraddittorietà della distinzione tra frutta a guscio essiccata e creme, sull’attività dell’acqua e sull’interazione degli ingredienti. Assorbiti i motivi riproposti; spese compensate.
Nota della Redazione
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