VIA nazionale: pareri endoprocedimentali non autonomamente impugnabili e difetto di istruttoria (TAR Puglia n. 259 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di VIA nazionale solo il decreto conclusivo di competenza ministeriale possiede autonoma efficacia lesiva; i pareri della Commissione VIA e del Ministero della Cultura hanno carattere endoprocedimentale e non sono autonomamente impugnabili, dovendo i relativi vizi refluire, eventualmente, sul provvedimento finale. Il decreto ministeriale può essere motivato per relationem sui pareri presupposti, anche in assenza di stretta vincolatività degli stessi, purché ne recepisca le valutazioni tecnico-specialistiche. L’incompletezza documentale non è di per sé causa di rigetto dell’istanza, salvo che il contrasto radicale e manifesto del progetto con specifici vincoli renda impossibile la realizzazione. Il difetto d’istruttoria per mancato soccorso istruttorio su profili di criticità ambientale determina l’annullamento del decreto, con salvezza della riedizione del potere.

Il Fatto

La società ricorrente aveva presentato al MITE, oggi MASE, l’istanza di avvio del procedimento di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, relativa a un parco eolico di sette aerogeneratori per complessivi 45 MW, da realizzarsi tra i comuni di Spinazzola e Genzano di Lucania.

La Commissione VIA esprimeva parere negativo e il Ministero della Cultura rendeva parere tecnico istruttorio negativo, previa comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero della Cultura, adottava quindi il giudizio negativo di compatibilità ambientale. La società impugnava il decreto e i pareri presupposti davanti al TAR Puglia, deducendo vizi procedimentali e sostanziali e sostenendo che l’annullamento di uno solo dei pareri negativi avrebbe comportato la rimessione della decisione al Consiglio dei Ministri.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il tema dell’impugnabilità dei pareri. Richiamando il costante orientamento della Sezione (TAR Puglia n. 1303 del 2023), il Tribunale afferma che solo alla determinazione conclusiva ministeriale va riconosciuta autonoma efficacia lesiva. I pareri della Commissione VIA e del MIC hanno natura endoprocedimentale: i vizi dedotti avverso di essi non possono condurre al loro annullamento, né alla ipotizzata devoluzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma refluiscono sul provvedimento finale.

La valutazione di impatto ambientale è il frutto di una complessa attività valutativa fondata sui pareri tecnici delle amministrazioni di settore. Il compito del Ministero è vagliare i risultati delle singole istruttorie e accoglierne o respingerne motivatamente le deduzioni. Anche in assenza di stretta vincolatività dei pareri, il provvedimento finale non può prescindere da considerazioni di natura tecnico-specialistica e ben può essere motivato per relationem, tanto più quando i pareri presupposti sono tutti negativi.

Passando ai vizi procedimentali, il Collegio ritiene infondata la censura di violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990: l’art. 6, comma 10-bis, del d.lgs. n. 152/2006, introdotto dal d.l. n. 77/2021 e applicabile ratione temporis, esclude espressamente l’applicazione di tale istituto ai procedimenti in questione. Il contraddittorio procedimentale deve però essere garantito nella fase istruttoria.

Con il sesto motivo la ricorrente deduceva l’illegittimità del parere della Commissione VIA per mancata attivazione del soccorso istruttorio su profili di criticità ambientale ritenuti decisivi, relativi a biodiversità e avifauna, rifiuti, rumore e vibrazioni, campi elettromagnetici. Rileva il Tribunale che l’incompletezza documentale non è di per sé causa di rigetto, salvo che il radicale e manifesto contrasto del progetto con specifici vincoli renda comunque impossibile la realizzazione, come affermato in TAR Puglia, Bari, Sez. II, n. 735 del 2020, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.

Poiché l’art. 25 del Codice impone all’autorità competente di valutare la documentazione tenendo conto delle informazioni supplementari del proponente, il decreto è annullato per difetto d’istruttoria nella parte in cui ha recepito le conclusioni negative della Commissione VIA sui profili indicati, con salvezza della riedizione del potere. Il limitato annullamento non comporta devoluzione alla Presidenza del Consiglio, essendo meramente ipotetico un contrasto a seguito della rinnovazione. Gli ulteriori motivi restano assorbiti; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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