TAR nomina commissario ad acta per bonus docente non corrisposto (TAR Sardegna n. 366 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., la mancata o parziale esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che ha condannato l’amministrazione al pagamento del bonus della Carta elettronica del docente legittima la nomina del commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti dovuti. L’adempimento parziale, limitato alla rifusione delle spese legali e non esteso al capitale e agli interessi riconosciuti in sentenza, integra la persistenza dell’inottemperanza. La nomina del commissario può essere affidata a un dirigente della medesima struttura dell’amministrazione debitrice, senza che ciò comporti la corresponsione di alcun compenso commissariale. Il termine assegnato per l’esecuzione decorre dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Il Fatto
Il Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 168 del 2024, aveva accertato il diritto della ricorrente — docente di ruolo — al contributo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di 500,00 euro per ciascuno degli anni scolastici oggetto di causa, oltre interessi legali, e alla rifusione delle spese processuali.
La sentenza era stata notificata all’amministrazione ed era passata in giudicato. Poiché il Ministero non aveva corrisposto quanto dovuto, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha liquidato le sole spese legali, lasciando ineseguito il giudicato sul capitale e sugli interessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito l’iter dell’ottemperanza muovendo dall’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina i rimedi esperibili contro l’inottemperanza del giudicato amministrativo. Il thema decidendum verteva sulla verifica dell’effettiva esecuzione della sentenza del giudice del lavoro e, in caso negativo, sulla nomina del soggetto incaricato dell’adempimento sostitutivo.
Nel corso del giudizio il TAR aveva dapprima assegnato all’amministrazione un termine di 90 giorni, fissando la decisione a un’udienza successiva per favorire l’adempimento spontaneo. Alla camera di consiglio del 16 aprile 2025 il difensore della ricorrente ha dichiarato la persistenza del mancato pagamento del bonus annuale e degli interessi. La difesa erariale, dal canto suo, si è limitata a dichiarare di aver sollecitato l’amministrazione, senza offrire elementi utili a una soluzione sollecita.
Su queste premesse il Tribunale ha ritenuto parziale l’ottemperanza: l’avvenuta liquidazione delle spese legali in favore del procuratore antistatario non esaurisce il giudicato, che resta ineseguito nella parte relativa al capitale e agli accessori. Da ciò la conseguenza dell’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario.
Il Collegio ha individuato il commissario nel Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, assegnando il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è stata prevista alcuna liquidazione di compenso. Le spese del giudizio, liquidate in 500,00 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.