Patrocinio legale del dirigente pubblico al giudice ordinario (TAR Lombardia n. 2369 del 04.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pretesa del dipendente di un ente pubblico locale al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in un procedimento penale a suo carico ha la consistenza di un diritto soggettivo, condizionato alla ricorrenza di puntuali condizioni normativamente previste, e sorge nel momento in cui il procedimento penale ha avuto inizio e le spese sono in concreto maturate. Tale controversia, attinente al pubblico impiego privatizzato, sfugge alla giurisdizione del giudice amministrativo. L’art. 63 del TUPI devolve infatti la generalità delle controversie di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni al giudice ordinario, riservando al giudice amministrativo la sola giurisdizione di legittimità in materia di procedure concorsuali e la giurisdizione esclusiva per il personale in regime di diritto pubblico. Non ricorre inoltre l’ipotesi dell’art. 69, comma 7, TUPI, applicabile alle sole questioni anteriori al 30 giugno 1998.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente in quiescenza di una Provincia dal 31 dicembre 2016, aveva chiesto all’ente di origine la concessione del patrocinio legale per le spese sostenute nella difesa all’interno di un procedimento penale avviato con iscrizione nel registro delle notizie di reato per fatti risalenti al periodo di servizio. L’amministrazione provinciale aveva respinto l’istanza con provvedimento del 30 dicembre 2020.
Il dirigente ha impugnato il diniego davanti al giudice amministrativo, deducendo la tempestività dell’istanza, l’insussistenza del conflitto di interessi e la violazione del principio di partecipazione procedimentale per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e del preavviso di rigetto. L’amministrazione si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendola fondata. Il punto di partenza è l’art. 63 del TUPI, che devolve al giudice ordinario la generalità delle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, trattenendo in capo al giudice amministrativo la sola giurisdizione di legittimità in materia di procedure concorsuali e quella esclusiva per il personale in regime di diritto pubblico.
La fattispecie concreta non rientra in alcuna delle eccezioni alla regola: si tratta della pretesa di un dipendente pubblico non appartenente alle categorie di cui all’art. 3 TUPI all’ammissione al patrocinio legale a carico dell’ente provinciale. Il Collegio ha escluso anche l’operatività dell’art. 69, comma 7, TUPI, che riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le sole questioni attinenti al periodo del rapporto anteriori al 30 giugno 1998, proposte a pena di decadenza entro il 15 settembre 2000. Il procedimento penale che ha occasionato l’istanza è iniziato solo nel 2016, quando le controversie sul pubblico impiego erano da tempo transitate alla giurisdizione ordinaria.
Il Tribunale ha qualificato la pretesa come diritto soggettivo, richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui la domanda di rimborso delle spese legali per la difesa nel processo penale è condizionata alla ricorrenza di puntuali condizioni normativamente scolpite, e sorge nel momento in cui il procedimento penale ha avuto inizio e le spese sono in concreto maturate (Cons. Stato, Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1681; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 02/02/2018, n. 313; TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 13/06/2022, n. 420; TAR Campania, Salerno, Sez. I, 28 febbraio 2014, n. 505).
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con possibilità di riproposizione dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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