Contributo Anac: pagamento tardivo ammesso fino alla valutazione dell’offerta (Cons. Stato n. 6 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo dovuto all’Autorità nazionale anticorruzione costituisce una condizione estrinseca di ammissibilità dell’offerta, non un requisito di partecipazione alla gara. L’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005, richiamato dall’art. 213 del Codice dei contratti pubblici del 2016 e dall’art. 222 del Codice del 2023, non fissa alcun termine per l’adempimento coincidente con la scadenza della presentazione delle offerte. Il pagamento tardivo è quindi ammissibile, anche a seguito di soccorso istruttorio, fino all’inizio della fase di valutazione delle offerte e non oltre. Finché non risulti il pagamento, sussiste il divieto legale di esaminare l’offerta; se l’adempimento non interviene neppure dopo il soccorso, la stazione appaltante deve dichiarare l’offerta inammissibile. Sono illegittime, per parziale atipicità, le clausole della lex specialis che impongano il versamento a pena di esclusione entro il termine di presentazione dell’offerta, senza possibilità di regolarizzazione.
Il Fatto
Una struttura sanitaria pubblica indice una procedura aperta telematica, suddivisa in più lotti, per la fornitura di protesi e dispositivi medici. Il disciplinare, in attuazione dell’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005, impone ai concorrenti il pagamento del contributo in favore dell’Anac prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, con possibilità di sanatoria, mediante soccorso istruttorio, per il solo mancato deposito della ricevuta.
La società ricorrente partecipa per alcuni lotti senza versare il contributo né allegare la ricevuta. La stazione appaltante attiva il soccorso istruttorio; il versamento avviene dopo la scadenza del termine di gara. La società viene quindi esclusa. L’istanza di annullamento in autotutela viene respinta e il TAR Lazio accoglie il ricorso, ritenendo il versamento tardivo sanabile perché estraneo al contenuto dell’offerta. L’Anac appella e la Sezione remittente investe l’Adunanza Plenaria del contrasto giurisprudenziale.
La Motivazione della Corte
L’Adunanza Plenaria muove dalla qualificazione del contributo. I requisiti generali e speciali di partecipazione sono intrinseci alla gara, guardano al passato e devono essere posseduti al momento della scadenza del termine, a tutela del principio del pari trattamento. Il contributo Anac, invece, è un’entrata tributaria secondo la Corte costituzionale n. 256 del 2007, destinata a finanziare l’autonomia e l’indipendenza dell’Autorità: persegue interessi pubblici ulteriori rispetto alla selezione dei concorrenti.
Da qui la conclusione che la disposizione non prevede, neppure implicitamente, un termine di adempimento coincidente con la scadenza delle offerte. La Corte di giustizia UE, 2 giugno 2016, C-27/15, del resto, ha escluso che il solo testo normativo consenta all’operatore di conoscere un adempimento temporale perentorio. Il contributo si distingue anche dalla garanzia provvisoria, che tutela un interesse intrinseco alla gara ed è sanabile solo con documenti di data certa anteriore.
Il soccorso istruttorio, disciplinato dall’art. 83, comma 9, del Codice del 2016 e oggi dall’art. 101 del Codice del 2023, opera quindi diversamente: consente l’adempimento tardivo fino all’inizio della valutazione delle offerte. La stazione appaltante, accertata la mancanza della prova del pagamento, deve assegnare un termine; in caso di inutile decorso, dispone l’esclusione. Il sistema impone il divieto di valutare l’offerta in assenza di prova del versamento.
La soluzione è confermata sul piano della ragionevolezza e del principio di proporzionalità: l’esclusione automatica per somme di piccoli importi sarebbe misura non necessaria e non tollerabile. Rileva anche il principio del risultato, che impone di evitare esclusioni automatiche pregiudizievoli dell’affidamento. Le clausole del disciplinare che parificano il contributo ai requisiti di partecipazione sono pertanto illegittime per parziale atipicità. L’appello dell’Anac è respinto, perché il pagamento è intervenuto prima della valutazione dell’offerta; le spese del grado sono integralmente compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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