Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Liguria n. 675 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, per difetto sopravvenuto dell’interesse a ricorrere. La declaratoria di improcedibilità non preclude il riconoscimento del diritto al rimborso del contributo unificato versato, quale effetto della soccombenza virtuale della parte resistente. Le spese di lite possono essere integralmente compensate quando la cessazione della materia del contendere o la carenza di interesse non siano imputabili a un comportamento illecito o scorretto delle parti. L’improcedibilità costituisce una decisione di rito che non esamina il merito delle censure.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava, con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti di una procedura aperta indetta dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria per la fornitura di materiale per emodinamica. Le censure investivano in particolare la suddivisione del lotto n. 50 in due sub-lotti, che secondo la ricorrente avrebbe consentito la partecipazione di un unico operatore economico, precludendo l’accesso alla gara della deducente.
La ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti impugnati e la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica, con ordine di suddivisione del lotto in due lotti funzionali distinti. Nel corso del giudizio, con memoria del 17 maggio 2025, la stessa ricorrente chiedeva la declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse, accettando la compensazione delle spese proposta dalla Regione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto dell’istanza depositata dalla ricorrente e rileva che l’interesse alla decisione è venuto meno nel corso del giudizio. La domanda non è più volta a ottenere una pronuncia sul merito delle censure, ma si esaurisce nella richiesta di accertamento della soccombenza virtuale ai soli fini del rimborso del contributo unificato.
Su questa base il Tribunale dichiara l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione resta sul piano processuale e non investe la fondatezza degli atti impugnati né la loro legittimità.
Quanto alle spese, il Collegio le compensa integralmente tra le parti, in coerenza con l’accettazione della compensazione manifestata dalla ricorrente stessa. Riconosce tuttavia il diritto al rimborso del contributo unificato versato, quale conseguenza della soccombenza virtuale della parte resistente.
Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo la formula di rito.
Nota della Redazione
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