Diniego visto reingresso per permesso scaduto è atto vincolato (TAR Lazio n. 9316 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego del visto di reingresso per lo straniero il cui permesso di soggiorno risulti scaduto da oltre sessanta giorni, ovvero assente dal territorio nazionale per un periodo superiore a quello previsto dall’art. 13, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999, è atto vincolato, non necessita del parere della Questura e non richiede il preavviso di rigetto qualora i presupposti legali siano ab origine insussistenti. Le eccezioni alla regola, ivi inclusi i gravi motivi di salute, sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica.
Il Fatto
Una cittadina straniera, titolare di permesso di soggiorno, impugnava il diniego del visto per il reingresso in Italia, emesso dal Consolato Generale d’Italia. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza rilevando la scadenza ultra-sessantennale del documento e l’assenza dal territorio nazionale per un periodo superiore ai termini di legge, senza che fossero stati documentati gravi e comprovati motivi.
La ricorrente contestava il provvedimento lamentando la mancata acquisizione del parere della Questura, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto e la mancata considerazione dei motivi di salute e delle restrizioni pandemiche che ne avrebbero giustificato l’assenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi sollevati. In primo luogo, ha richiamato l’art. 8, comma 3, e l’art. 13, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999, rilevando come l’istante fosse assente dall’Italia da circa 29 mesi e come il permesso fosse scaduto da oltre sessanta giorni, senza che fosse stata allegata alcuna delle cause di giustificazione previste dalla legge, quali gli obblighi militari o i gravi motivi di salute propri o dei familiari.
I giudici hanno escluso la violazione del d.m. n. 850/2011, chiarendo che il diniego costituisce atto vincolato, adottabile senza il parere della Questura quando difetti un requisito essenziale per il reingresso. Né la pandemia da Covid-19 poteva giustificare l’assenza prolungata, considerato che la normativa emergenziale prevedeva eccezioni per esigenze lavorative e non sospendeva del tutto gli spostamenti internazionali.
Il Collegio ha inoltre precisato il carattere tassativo delle deroghe al termine di sessanta giorni, non suscettibili di interpretazione analogica, e ha ritenuto congrua la motivazione del diniego, adottato senza necessità di preavviso di rigetto in presenza di un’assenza ab origine dei presupposti normativi. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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