Carta docente, ottemperanza a giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 875 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammesso, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, non essendo la relativa azione limitata ai provvedimenti del giudice amministrativo. Nel giudizio di ottemperanza l’Amministrazione resistente che non contesti specificamente il titolo esecutivo, non ne deduca l’inidoneità e non provi l’avvenuto pagamento resta inadempiente, poiché i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Accertata la perdurante inottemperanza, il giudice ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro il termine fissato e nomina sin d’ora, per il caso di ulteriore inadempienza, il commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. Il commissario, se dirigente della stessa Amministrazione debitrice, non ha diritto ad alcun compenso, rientrando tale attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale per applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del comparto scolastico, ha ottenuto dal Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, con sentenza n. 834/2025 del 28.04.2025, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 1.500,00. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva il 02.05.2025 ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 14.10.2025.
Non avendo il Ministero provveduto al pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, notificato il 21.10.2025 e depositato il 28.10.2025. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare il titolo né documentare l’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della ammissibilità dell’azione. Il titolo di cui si chiede l’esecuzione è una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Rientra pertanto nella categoria di provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza, che non è dunque riservato ai soli provvedimenti del giudice amministrativo.
Il Tribunale verifica poi il rispetto dei presupposti processuali. È rispettato il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. per la proposizione dell’azione. Quanto al deposito, il ricorso è tempestivo ai sensi dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d).
Sotto il profilo del rito, è documentata la notificazione al Ministero resistente, all’indirizzo proprio, della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, come richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni in legge n. 30/1997.
Nel merito, il Collegio rileva che l’azione è stata ritualmente esercitata e che l’inadempimento del Ministero permane. La resistente non ha specificamente contestato il titolo esecutivo, non ne ha dedotto l’inidoneità all’esecuzione e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. Vale il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti sono provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Sussiste quindi in capo all’Amministrazione l’obbligo giuridico di dare esecuzione al titolo.
Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di eseguire la sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente decisione. Per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuandolo nel direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario non avrà diritto ad alcun compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo l’orientamento richiamato dal Collegio. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Nota della Redazione
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