Immissione in ruolo sopravvenuta: il ricorso concorsuale diventa improcedibile per difetto di interesse (TAR Lazio n. 12710 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta immissione in ruolo del candidato in una procedura concorsuale, disposta dall’amministrazione e non impugnata, determina il difetto di interesse alla decisione del ricorso avverso l’esclusione dalla graduatoria di merito. In tal caso, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., a meno che la parte non prospetti una domanda risarcitoria o non dimostri la permanenza di un interesse concreto e attuale alla pronuncia nel merito.
Il Fatto
Un docente, partecipante al concorso ordinario per la scuola secondaria di secondo grado bandito con DDG n. 2575/2023 per la classe di concorso A012 nella Regione Lombardia, impugnava la graduatoria di merito nella parte in cui non lo vedeva incluso tra i vincitori. Il ricorrente, che aveva maturato un punteggio finale di 196 punti e partecipava avvalendosi del diritto di riserva del 30%, risultava inizialmente collocato alla posizione 383 nella graduatoria pubblicata il 28/11/2024, ma veniva escluso in seguito alla rettifica pubblicata il giorno successivo. Superate le prove scritte e orali, lamentava l’illegittima omessa inclusione nei successivi scorrimenti della graduatoria, deducendo plurimi profili di violazione della lex specialis e dei principi di pubblicità e trasparenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disposto l’estromissione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto l’amministrazione centrale titolare della misura risultava essere unicamente il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
In rito, il Tribunale ha ritenuto di poter prescindere dal rilievo di tardività del ricorso, formulato con ordinanza istruttoria ai sensi dell’art. 73.3 c.p.a., in quanto il ricorso era divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L’amministrazione aveva infatti provveduto, con atto del 20 marzo 2025, a inserire il candidato nella graduatoria di merito e a immetterlo in ruolo per la classe di concorso A012 nella provincia di Varese. Tale circostanza, unitamente all’inerzia del ricorrente rispetto all’ordinanza istruttoria, integrava un univoco elemento di prova della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
Il nuovo assetto di interessi determinato dall’immissione in ruolo non rendeva più utile una pronuncia nel merito, considerato che il ricorrente non aveva impugnato il nuovo atto di integrazione della graduatoria, né i provvedimenti di assegnazione alla diversa sede di Varese, e che non emergeva la prospettazione di una, pur potenziale, richiesta risarcitoria collegata alla originaria pretesa. Il Collegio ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso, non emergendo dagli atti alcun elemento a positiva dimostrazione della permanente sussistenza dell’interesse, disponendo la compensazione delle spese di giudizio in ragione della definizione in rito della controversia.
Nota della Redazione
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