Titolo unico per infrastrutture di telefonia e fascia di rispetto cimiteriale (TAR Marche n. 153 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il titolo unico ex art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003 comprende anche il titolo edilizio, con la conseguenza che l’ufficio tecnico comunale deve esprimere le proprie valutazioni edilizie e urbanistiche nell’ambito del procedimento unico gestito dal SUAP, senza imporre l’avvio di procedimenti paralleli. Il Comune non può fondare il diniego sulla pretesa carenza documentale in ordine alla conformità urbanistica dell’impianto, trattandosi di profilo che l’amministrazione deve e può accertare d’ufficio sulla base della documentazione allegata all’istanza. La fascia di rispetto cimiteriale non è astrattamente incompatibile con la realizzazione di un impianto di telefonia mobile. Il diniego sorretto da tali motivi è pertanto immotivato e va annullato, mentre le doglianze relative all’esecuzione della misura cautelare vanno veicolate ex art. 59 cod. proc. amm. e restano assorbite dalla decisione di merito.

Il Fatto

La ricorrente presenta al SUAP del Comune di Cossignano, ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003, istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni destinata a ospitare gli impianti di un operatore telefonico. Nel corso della conferenza di servizi l’ufficio tecnico comunale esprime parere negativo, rilevando imprecisioni nella relazione tecnico-urbanistica, la mancata produzione del titolo di possesso delle aree, l’impossibilità di avviare l’istruttoria per il permesso di costruire e la ricaduta dell’opera in area di rispetto cimiteriale vietata dagli artt. 34 e 41 delle NTA del PRG.

Il diniego definitivo conferma le medesime conclusioni, adducendo la mancanza di atti dimostrativi della titolarità del possesso e della conformità del progetto agli strumenti urbanistici. Dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare, la ricorrente manifesta l’intenzione di avviare i lavori sotto condizione dell’esito favorevole del merito, ma il Comune inibisce l’attività con due diffide. Avverso il diniego è proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti contro le diffide.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma i profili di fumus che avevano sostenuto l’accoglimento della tutela cautelare e li sviluppa nel merito. Il primo passaggio riguarda la natura del procedimento: il titolo unico ex art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003 include anche il titolo edilizio, per ragioni semplificatrici che escludono la necessità di avviare due procedimenti distinti e paralleli. L’ufficio tecnico deve quindi esprimere le valutazioni edilizie e urbanistiche all’interno del procedimento unico gestito dal SUAP.

Su questa premessa cade il primo motivo del diniego. Dalla documentazione allegata all’istanza — relazione tecnico-urbanistica, elaborati grafici, documentazione fotografica — il Comune aveva ben compreso le caratteristiche essenziali dell’opera: ubicazione sulla particella interessata, dimensioni altimetriche del palo e del porta antenne, estensione planimetrica dell’area recintata. Il Tribunale non ravvisa quale ulteriore documentazione la ricorrente avrebbe dovuto produrre per consentire l’accertamento di conformità, profilo che l’amministrazione deve e può verificare d’ufficio.

Il Collegio esclude poi che l’impianto ricada in area vincolata, argomentando dalla mancata convocazione della Soprintendenza alla conferenza di servizi. Le pretese carenze sugli studi geologici e sismici afferiscono alle competenze regionali, con la conseguenza che il Comune può soltanto sollecitare le relative verifiche. Quanto al titolo di possesso, risulta prodotto un contratto di locazione con planimetria che individua con precisione l’area, idoneo a dimostrare l’assenso del proprietario.

Il passaggio centrale riguarda la fascia di rispetto cimiteriale: il Tribunale afferma che essa non è astrattamente incompatibile con un impianto di telefonia mobile, richiamando un proprio precedente. Anche sotto tale profilo il diniego è dunque immotivato e va integralmente annullato, insieme al presupposto parere negativo.

Sul ricorso per motivi aggiunti il Collegio rileva un profilo di rito. Le questioni relative alle diffide attengono all’esecuzione della misura cautelare e avrebbero dovuto essere dedotte ex art. 59 cod. proc. amm.; esse restano assorbite dalla decisione di merito, con conseguente improcedibilità dei motivi aggiunti. Il procedimento dovrà essere riavviato dalla fase successiva al preavviso di rigetto e concluso con un nuovo provvedimento espresso, fermo restando il divieto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 di addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria. Le spese sono compensate per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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