Prevalenza del voto di lista sulla preferenza per candidato di altra lista (TAR Toscana n. 1459 del 11.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle elezioni comunali, allorché l’elettore esprima il voto di lista in favore di una lista collegata a un candidato sindaco e contestualmente una preferenza per un candidato consigliere appartenente a una lista diversa, prevale, in termini nettamente maggioritari, la scelta della lista, stante la maggiore rilevanza politica di questa rispetto alla preferenza. La preferenza espressa con un cognome non risultante dalla lista è correttamente attribuita alla lista votata ove, secondo l’id quod plerumque accidit, il candidato sia identificabile per il cognome del coniuge in un piccolo centro. La cancellatura del nome del candidato sindaco sulla scheda integra un possibile segno di riconoscimento e contrasta con il dovere, sancito dall’art. 71 d.lgs. n. 267/2000, di chiedere una nuova scheda in caso di errore. Le mere discrasie tra dati dei verbali, rettificabili o chiarite dalla verificazione, non integrano vizio invalidante delle operazioni elettorali, dovendosi privilegiare il dato che conserva il risultato.

Il Fatto

Nelle consultazioni dell’8 e 9 giugno 2024 per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di un centro in provincia di Grosseto con meno di 4.000 abitanti, tre liste sostenevano altrettanti candidati. La lista risultata vincitrice otteneva 806 voti; la lista del ricorrente si fermava a 804; la terza lista a 405.

Il candidato giunto secondo impugnava il verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni e gli atti connessi, contestando l’attribuzione di tre specifici voti e, in via subordinata, l’irregolarità generalizzata delle operazioni di scrutinio in alcune sezioni, chiedendo la correzione del risultato o l’invalidazione dell’intero procedimento. La controinteressata proponeva ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento del principale. La Prefettura chiedeva l’estromissione per carenza di legittimazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione di carenza di legittimazione della Prefettura e la estromette dal giudizio, non assumendo tale Amministrazione la veste di parte. Può quindi esimersi dall’esame delle eccezioni preliminari, risultando il gravame principale infondato nel merito.

Sul primo ordine di censure, il Tribunale affronta tre schede. Quanto al voto recante preferenza per un candidato consigliere di altra lista, inserita nel riquadro della lista vincitrice, ravvisa una contraddittorietà tra le due manifestazioni di volontà. Richiamando TAR Latina n. 5/2011, Cons. Stato n. 459/2006 e C.G.A.R.S. n. 557/2023, afferma la prevalenza del voto di lista diretto al candidato sindaco sulla preferenza, stante la maggiore rilevanza politica. L’attribuzione è dunque corretta.

Quanto alla preferenza indicata con un cognome non presente nella lista, il Collegio rileva che esso corrisponde al cognome del marito della candidata. In un piccolo centro è ragionevole presumere, secondo l’id quod plerumque accidit, che la candidata fosse conosciuta anche come moglie. Richiamando Cons. Stato n. 245/2016 e TAR Veneto n. 48/2021, conferma la correttezza dell’attribuzione.

Sulla scheda con cancellatura del nome parziale del candidato sindaco e preferenza per un consigliere, il Collegio osserva anzitutto l’irrilevanza in termini di prova di resistenza: anche se fondata, la censura condurrebbe a un solo voto in più al ricorrente, lasciando invariato l’esito (806 a 805). Nel merito, la cancellazione integra un possibile segno di riconoscimento e contrasta con l’art. 71 d.lgs. n. 267/2000, che impone di chiedere una nuova scheda in caso di errore; l’annullamento è perciò corretto, in linea con TAR Firenze n. 1692/2019 e Cons. Stato n. 5429/2021.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Le presunte discrasie sulle schede autenticate nelle sezioni 2, 3 e 4 si riducono a errori meramente formali, inidonei a incidere sul risultato. Richiamando TAR Toscana n. 1155/2017 e TAR Lazio n. 10802/2023, il Collegio ribadisce che solo le irregolarità idonee a compromettere in termini effettivi l’esercizio del voto, garantito dall’art. 48 Cost., ne determinano l’annullamento. La verificazione disposta ha confermato la correttezza del riepilogo finale della sezione 4, smentendo il denunciato vuoto di schede. Quanto ai certificati dei votanti accompagnati, l’art. 41, comma 6, d.P.R. n. 570/1960 ne prevede la produzione eventuale, la cui mancanza non inficia l’esito. Il ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento del principale, è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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