Contributo di costruzione e mutamento di destinazione d’uso: onere motivazionale del Comune (TAR Marche n. 186 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune che, revocando un precedente esonero connesso al permesso di costruire, assoggetta al contributo di costruzione un intervento edilizio deve motivare in modo rafforzato la causa del ritenuto mutamento della destinazione d’uso ascritto ai lavori assentiti. Le risultanze catastali non valgono di per sé a dimostrare il passaggio da destinazione agricola a residenziale, ma costituiscono elementi di valutazione da ponderare con le altre emergenze istruttorie. Non può imputarsi ai lavori la trasformazione d’uso quando l’immobile circolava privo di terreno agricolo e i precedenti proprietari non esercitavano attività agricola già prima dell’acquisto. Il difetto di motivazione rende illegittimo il provvedimento impositivo.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato la determinazione con cui il Comune ha liquidato, in solido, il contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione al permesso di costruire rilasciato nel 2004 per la ristrutturazione e l’ampliamento di un fabbricato ex colonico.
Il titolo edilizio era stato rilasciato con esonero dal contributo, sul presupposto dell’applicabilità dell’art. 17, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001. Il Comune ha poi ritenuto erroneo quel presupposto, sostenendo che l’esenzione riguarderebbe solo i fabbricati residenziali e che i lavori avrebbero trasformato l’immobile agricolo in abitazione. Avverso l’atto impositivo i proprietari hanno proposto ricorso, contestando l’epoca del mutamento d’uso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie i primi due motivi, trattati congiuntamente per affinità. La documentazione in atti mostra una piccola casa unifamiliare di civile abitazione censita al Catasto Edilizio Urbano in categoria A/2 già nel novembre 1999, quindi prima che i ricorrenti ne divenissero proprietari.
Il Tribunale riconosce che le risultanze catastali non rilevano se non in campo tributario. Esse, tuttavia, rappresentano elementi di valutazione da considerare assieme alle altre risultanze istruttorie, per stabilire se e quando vi sia stata la modifica di destinazione da agricola a residenziale.
L’istruttoria evidenzia che l’immobile circolava privo di terreno agricolo già prima del 1999, come attestano gli atti notarili richiamati dai ricorrenti, e che i precedenti proprietari non esercitavano attività agricola. Da ciò il Collegio desume che l’immobile non poteva più considerarsi a destinazione agricola prima dell’acquisto. Pertanto, non potevano essere i lavori di ristrutturazione del 2004 la causa del mutamento della destinazione d’uso, come preteso dal Comune.
Su questo punto il Comune non ha assolto all’onere motivazionale richiesto per spiegare la causa del ritenuto mutamento. L’onere doveva essere rafforzato, poiché l’atto incideva sulla precedente decisione di esonero, connessa con il permesso di costruire.
Quanto al terzo motivo, il Tribunale lo dichiara inammissibile: la censura investe un’affermazione comunale sul rispetto del limite del 20%, forse espressa in fase procedimentale ma del tutto assente dal corpo dell’atto impugnato. La doglianza è quindi irrilevante. In accoglimento dei primi due motivi, l’atto è annullato per difetto di motivazione; le spese sono compensate in ragione della particolarità della vicenda e delle ridotte dimensioni del Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.