Brugada e idoneità al servizio militare: sindacato sulla discrezionalità tecnica (TAR Toscana n. 14 del 05.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio espresso dalle commissioni mediche militari sull’idoneità al servizio di istituto costituisce manifestazione di discrezionalità tecnica e come tale è sindacabile dal giudice amministrativo solo per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità, travisamento del fatto o difetto di istruttoria. L’assenza di una patologia nell’elenco della direttiva tecnica non impedisce di ritenerla causa di inidoneità, poiché per le patologie non specificate si applica il criterio dell’analogia o dell’equivalenza e resta ferma la valutazione discrezionale delle commissioni, soprattutto per il personale in servizio, per il quale l’elenco ha valore di mera guida di orientamento. Il pattern di Brugada farmacoindotto, pur non equivalendo alla sindrome omonima, può fondare un giudizio di non idoneità al servizio militare attivo in chiave cautelativa, in ragione del rischio connesso agli sforzi fisici e psichici del servizio. Le certificazioni e le perizie di parte non sono idonee a scalfire le conclusioni degli organi tecnici militari, in quanto esprimono una critica di merito alla valutazione riservata all’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, carabiniere e allievo del III anno della Scuola Marescialli di Firenze, durante il II anno di corso accusava un episodio pre-sincopale nel corso di una marcia di circa quattro ore e mezza. Seguiva un ricovero ospedaliero con accertamenti che inquadravano un pattern di Brugada di tipo 2 e un test all’ajmalina positivo.

La Commissione medica di verifica di Firenze lo giudicava dapprima non idoneo temporaneamente al servizio di istituto per trenta giorni e, in seguito, non idoneo permanentemente, con collocamento in congedo assoluto ma con possibilità di transito nei ruoli civili. La Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma confermava il giudizio di inidoneità assoluta. Il militare impugnava i provvedimenti davanti al giudice amministrativo, deducendo motivazione carente, travisamento del fatto e difetto di istruttoria, e invocando un’ampia documentazione specialistica che escludeva la sindrome e attestava un basso profilo di rischio aritmico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio chiarisce anzitutto che la patologia in discussione non è oggetto di contestazione. Sia la Commissione di seconda istanza sia le strutture sanitarie che ebbero in cura il ricorrente hanno accertato la presenza di un pattern di Brugada di tipo 1 farmacoindotto, senza diagnosticare la sindrome omonima. Il dedotto errore diagnostico è pertanto escluso: la questione controversa riguarda soltanto le conseguenze di tale condizione sull’idoneità al servizio militare.

Secondo il Tribunale, l’assenza del pattern di Brugada tra le cause di inidoneità elencate nella direttiva tecnica non comporta automaticamente l’illegittimità del giudizio. La stessa direttiva prevede, per le patologie non specificate, il ricorso al criterio dell’analogia o dell’equivalenza e, per il personale militare di carriera già in servizio, attribuisce all’elenco valore di semplice guida di orientamento. Resta quindi ferma la valutazione discrezionale della commissione medica, che nel caso concreto ha fondato il giudizio di inidoneità sulla possibilità evolutiva della condizione e sul rischio connesso alle particolari condizioni del servizio nell’Arma.

Il Collegio richiama il prevalente orientamento secondo cui le valutazioni delle commissioni mediche militari sono sindacabili solo per ingiustizia manifesta, illogicità, travisamento del fatto o difetto di istruttoria, non potendo il giudice sovrapporre il proprio convincimento a quello dell’organo tecnico (Cons. Stato, sez. III, n. 3878 del 2015; Cons. Stato, sez. IV, n. 4126 del 2019). Nel caso concreto l’istruttoria è stata completa, essendo stati valutati la visita specialistica presso il Policlinico Militare Celio e la documentazione prodotta, e le conclusioni della commissione non risultano viziate.

Quanto alla documentazione di parte, il Tribunale ritiene irrilevante l’idoneità sportiva agonistica, che non esclude il pattern e non è paragonabile allo sforzo del servizio militare attivo. Le perizie di parte non dimostrano metodi errati degli organi sanitari militari, ma ne contestano la condivisibilità, dando luogo a una critica di merito non ammissibile (Cons. Stato, sez. IV, n. 4619 del 2017; n. 3675 del 2010). Il ricorso è pertanto infondato e va respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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