Il contributo di costruzione si ridetermina senza autotutela entro la prescrizione decennale (TAR Puglia n. 133 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione previsto dall’art. 16 d.P.R. n. 380/2001 non hanno natura autoritativa e non costituiscono espressione di potestà pubblicistica. Essi appartengono a un rapporto obbligatorio a carattere paritetico, con la conseguenza che non trovano applicazione né la disciplina dell’autotutela dettata dall’art. 21-nonies l. n. 241/1990 né le altre disposizioni previste per gli atti provvedimentali di imperio. Il Comune può pertanto sempre rideterminare, anche a sfavore del privato, l’importo del contributo erroneamente liquidato, richiedendone la differenza nell’ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza. Resta fermo l’obbligo dell’amministrazione di liquidare il contributo nel modo più corretto e scrupoloso sin dal principio, a tutela dell’affidamento del privato.

Il Fatto

I ricorrenti ottenevano dal Comune di Torremaggiore, previa variazione di intestazione di un precedente titolo edilizio, il permesso di costruire per un fabbricato rurale con annesso alloggio del custode e deposito di attrezzi agricoli, poi oggetto di variante e di un ulteriore titolo per un deposito. Il Comune calcolava gli oneri di urbanizzazione in misura ridotta, tenendo conto dell’esonero riconosciuto in favore del precedente titolare del permesso, quale imprenditore agricolo, e i ricorrenti versavano la somma così determinata.

A seguito di richiesta di integrazione documentale, i ricorrenti producevano un’attestazione regionale rilasciata però a soggetto diverso dagli intestatari del titolo. Il Comune, con raccomandata del 10.06.2021, rideterminava gli oneri e intimava il pagamento di un conguaglio; l’atto di conferma successivo lasciava invariata la richiesta. I ricorrenti impugnavano i provvedimenti deducendo violazione dell’art. 16 d.P.R. n. 380/2001, dei principi di legalità, ragionevolezza e tutela dell’affidamento, degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. n. 241/1990, oltre a errore nella determinazione degli oneri in violazione della legge regionale n. 6/1979.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12 del 2018: gli atti di determinazione del contributo di costruzione non sono manifestazioni di imperio, ma esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria del Comune per l’onerosità del titolo edilizio. Ne deriva che il carattere paritetico del rapporto non esclude la doverosità della rideterminazione ogni volta che l’amministrazione rilevi un’inesatta applicazione delle tabelle o un errore di calcolo.

I provvedimenti impugnati rispettano tali principi. Anzitutto essi non costituiscono atti di autotutela, come si ricava dal loro contenuto sostanziale e dal tenore letterale. In secondo luogo, l’amministrazione ha rideterminato il conguaglio nel rispetto del contraddittorio procedimentale e del termine di prescrizione decennale, essendo il titolo edilizio del 2015 e la rideterminazione del 2021. In terzo luogo, la richiesta è sorretta da congrua motivazione, avendo il Comune rappresentato che l’attestazione regionale per l’esonero era riferita a soggetto diverso dall’intestatario del permesso.

Il beneficio, infatti, spetta al titolare del permesso che possieda la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell’art. 12 l. n. 153/1975. I ricorrenti non hanno fornito prova di tale qualifica, mentre l’attestazione prodotta era intestata al precedente titolare e demandava espressamente al Comune ogni accertamento sulla qualifica professionale del richiedente. Il contributo non è quindi dovuto in misura ridotta per gli interventi nelle zone agricole in funzione della conduzione del fondo, e il conguaglio richiesto è legittimo.

Sul secondo motivo, il Collegio rileva che l’amministrazione ha dimostrato di aver correttamente calcolato gli importi sulla base delle tabelle approvate con delibera consiliare n. 11 del 15.03.2018, applicando i valori tabellari per gli edifici residenziali unifamiliari esterni al perimetro urbano e quelli per le costruzioni nelle zone omogenee “E” agricole. Il ricorso è pertanto respinto nel merito, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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