RSA non equiparabile a casa di cura privata nei titoli di servizio (TAR Puglia n. 134 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per titoli di servizio in un concorso pubblico, il servizio prestato presso una RSA non è equiparabile a quello svolto presso una casa di cura privata convenzionata o accreditata. Le Residenze Sanitarie Assistenziali sono strutture sanitarie residenziali extraospedaliere che erogano prestazioni socioassistenziali, non terapeutiche, diagnostiche o curative. La lex specialis che richiama le case di cura private va interpretata in senso restrittivo, senza estensioni analogiche fondate sulle mansioni svolte dagli operatori. Un avviso successivo dell’Amministrazione che espliciti i criteri della tabella allegata al bando non integra modifica della disciplina concorsuale.

Il Fatto

Il ricorrente partecipa al concorso pubblico per titoli ed esami bandito dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia per la copertura di posti di operatore socio-sanitario. Impugna la graduatoria approvata con determina del 17.04.2020, lamentando il mancato riconoscimento, quale titolo di servizio, del periodo lavorato presso una RSA gestita da un consorzio, che a suo avviso avrebbe dovuto qualificarsi come casa di cura convenzionata o accreditata.

Con motivi aggiunti impugna la nuova graduatoria approvata con determina del 17.06.2020, i verbali della commissione e l’avviso ai candidati del 19.06.2020, rivendicando il maggior punteggio per i titoli di servizio. L’Amministrazione si costituisce chiedendo dichiararsi l’improcedibilità o l’infondatezza delle impugnazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse: la graduatoria impugnata è stata superata da quella approvata con il provvedimento del 17.06.2020, oggetto dei motivi aggiunti. La decisione sui motivi aggiunti viene resa ai sensi dell’art. 74 c.p.a., richiamando il precedente conforme rappresentato dalla sentenza del TAR Bari n. 297/2022.

Il Tribunale condivide l’interpretazione restrittiva dei parametri del bando operata dall’Amministrazione. Il ricorrente non ha prestato servizio in case di cura private convenzionate o accreditate. L’avviso del 02.04.2020 non ha modificato la lex specialis: ha solo esplicitato i criteri già contenuti nella tabella richiamata dal bando. Il significato di casa di cura convenzionata o accreditata era già univoco ed escludeva gli enti che, pur accreditati, non rientrano in tale nozione.

La RSA eroga servizi socioassistenziali a persone anziane con deficit psico-fisici e demenze senili, diversi dalle prestazioni terapeutiche, diagnostiche o curative tipiche delle case di cura private. Le RSA sono strutture extraospedaliere per soggetti con limitazioni fisiche o psichiche che non richiedono ricovero ospedaliero o nei centri di riabilitazione. Le case di cura, invece, sono strutture private di ricovero che erogano assistenza ospedaliera in regime di convenzione.

Non rilevano, secondo il Collegio, l’identità delle mansioni svolte dagli operatori socio-sanitari nelle diverse strutture né i criteri di selezione del personale. La valutazione del servizio prestato solo presso le case di cura è coerente con l’art. 21 del d.P.R. n. 220 del 2001. Il ricorrente ha prestato servizio presso una RSA accreditata, ma non presso una casa di cura privata accreditata con il SSN, e non ha quindi titolo al punteggio richiesto.

Quanto ai controinteressati, non collocatisi in posizione utile, il Collegio ritiene condivisibile la difesa dell’Amministrazione: per uno di essi pende la verifica, per l’altro è emerso un errore materiale nell’attribuzione del punteggio, da annullare in autotutela poiché la struttura indicata nell’estratto contributivo non corrisponde a una casa di cura privata accreditata. I motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione delle spese per la problematicità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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