Contributo di costruzione e struttura sanitaria accreditata: nessuna esenzione (TAR Lombardia n. 2824 del 22.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del permesso di costruire ha natura tendenzialmente onerosa e le norme che prevedono esenzioni dal contributo di costruzione sono eccezionali e vanno interpretate restrittivamente. L’esenzione prevista dall’art. 17, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 esige il concorso di un requisito oggettivo, costituito dalla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale, e di un requisito soggettivo, dato dalla presenza di un ente istituzionalmente competente o di un privato che agisca quale longa manus dell’amministrazione in forza di un rapporto strutturale e non transeunte. L’accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale è provvedimento abilitativo-concessorio che non integra il requisito soggettivo, restando il soggetto un privato che opera a fine di lucro. La mera riconducibilità dell’opera alla tipologia delle urbanizzazioni secondarie non basta: occorre che l’intervento sia attuativo di una specifica previsione di piano.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce nel comune di Monza una struttura sanitaria accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. Il 3 maggio 2020 ha chiesto un permesso di costruire per ampliare la cd. palazzina tecnologica; il Comune ha rilasciato il titolo chiedendo un contributo di costruzione di 28.442,88 euro, di cui 6.317,54 euro per oneri di urbanizzazione e 22.125,34 euro commisurati al costo di costruzione.

La società ha versato l’importo il 21 dicembre 2021 e il giorno successivo ne ha chiesto la restituzione, assumendo la natura esente dell’opera. Formatosi il silenzio dell’amministrazione, ha impugnato l’avviso di avvenuta emissione del titolo e chiesto la condanna alla restituzione con interessi. Il Comune si è costituito con comparsa di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per genericità del secondo motivo: l’iter argomentativo della ricorrente è comprensibile e va scrutinato nel merito. Nel merito, il punto di partenza è l’art. 16, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, che collega al permesso di costruire la corresponsione del contributo, salvo quanto disposto dall’art. 17, comma 3.

La deroga invocata presuppone due requisiti concorrenti, enucleati dalla giurisprudenza amministrativa richiamata: uno oggettivo, rappresentato da opere pubbliche o di interesse generale da cui la collettività tragga utilità; uno soggettivo, costituito dalla presenza di un ente istituzionalmente competente. Il privato può beneficiarne solo se lo strumento contrattuale consente di imputare la realizzazione del bene direttamente all’ente, come nella concessione o nella delega.

Quanto alle strutture sanitarie, l’accreditamento è qualificato come provvedimento abilitativo-concessorio, intermedio tra concessione di servizio pubblico e abilitazione tecnica. Esso non integra il requisito soggettivo: il soggetto resta privato e opera a fine di lucro. La verificabilità in corso d’opera dei requisiti e la rispondenza alla programmazione regionale evidenziano la transitorietà dell’accreditamento, incompatibile con la definitività del vantaggio derivante dall’esonero.

Il Collegio esclude poi che l’intervento sia attuativo di una previsione urbanistica puntuale. L’art. 9 del Piano dei servizi del PGT vigente ratione temporis assimila le strutture sanitarie private alle destinazioni terziarie e direzionali, escludendo i soggetti che agiscono come concessionari. Manca dunque quella previsione specifica di piano che sola consente l’esenzione anche al privato.

Infine, il motivo sul silenzio è dichiarato inammissibile: l’istanza di restituzione è stata trasmessa il 22 dicembre 2021 e il ricorso notificato il 21 gennaio 2022, ultimo giorno utile per provvedere, quando il silenzio non era ancora formato. Esso sarebbe comunque improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il ricorso è pertanto in parte inammissibile e per il resto infondato, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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