Contributo emergenziale portuale calcolato solo sui turni lavorativi e non sull’organico (TAR Toscana n. 706 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo previsto dall’art. 199, comma 1, lett. b), del d.l. n. 34/2020 in favore delle imprese autorizzate ai sensi dell’art. 16 della legge n. 84/1994, titolari di contratti d’appalto nel ciclo operativo portuale, si commisura esclusivamente ai turni lavorativi prestati in meno rispetto al corrispondente mese del 2019. La norma non attribuisce rilievo al numero dei lavoratori in organico né alla permanenza del rapporto di lavoro: il parametro è oggettivo e riflette la riduzione dell’operatività dell’impresa. Resta salva la libertà organizzativa dell’imprenditore, che può distribuire i turni fra un numero variabile di dipendenti. Il riferimento all’organico è espressamente previsto solo per il diverso contributo a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale ex art. 17 della legge n. 84/1994. Ne consegue che la misura, così intesa, non integra un aiuto di Stato soggetto agli artt. 107 e 108 TFUE.
Il Fatto
La ricorrente, impresa autorizzata all’esercizio di operazioni portuali per conto terzi nel porto di Livorno ai sensi dell’art. 16 della legge n. 84/1994, impugna i provvedimenti con cui l’Autorità di Sistema Portuale ha riconosciuto a una società cooperativa concorrente il contributo di cui all’art. 199 del d.l. n. 34/2020, per il periodo gennaio 2021 – settembre 2024. Impugna inoltre la nota con cui l’Ente ha chiesto al Ministero un parere sull’interpretazione della norma e la nota ministeriale di adesione.
Secondo la ricorrente, il contributo sarebbe stato liquidato computando la differenza assoluta fra i turni del 2019 e quelli degli anni successivi, includendovi i turni riferibili a lavoratori non più in organico. L’Ente avrebbe così finanziato la riduzione del personale della beneficiaria, con un vantaggio concorrenziale illecito. L’Amministrazione e la controinteressata eccepiscono tardività, difetto di legittimazione e di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’interesse al ricorso. La ricorrente non trarrebbe alcun vantaggio dall’annullamento, non avendo titolo al contributo, né subirebbe un pregiudizio effettivo: la beneficiaria non ha acquisito quote di mercato, avendo piuttosto ridotto l’attività, e non risulta alcuna pratica distorsiva finanziata dal contributo. L’interesse si riduce alla pretesa di penalizzare l’impresa concorrente contestando la regolarità della sua gestione interna: un interesse di fatto che non raggiunge la soglia di meritevolezza richiesta nel giudizio amministrativo. Il ricorso è quindi inammissibile.
Il Collegio esamina comunque il merito, ritenendo il ricorso infondato. Sul primo motivo osserva che l’art. 199 citato prevede un contributo di 90 euro «per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell’anno 2019», senza menzionare la consistenza dell’organico. La tesi della ricorrente aggiunge alla norma un presupposto inesistente.
Il legislatore ha scelto un parametro oggettivo: la riduzione dei turni, indicativa della contrazione dell’attività dell’impresa. Il numero dei dipendenti non è decisivo, perché con lo stesso organico si possono effettuare più o meno turni, in ragione della flessibilità organizzativa imposta dalla domanda dei concessionari. La ratio della misura non è la conservazione dell’integrità della forza lavoro, ma la compensazione della riduzione di operatività, ferma la libertà dell’imprenditore. Il riferimento all’organico compare solo per il contributo al soggetto fornitore di lavoro portuale ex art. 17: se il legislatore avesse voluto valorizzarlo anche per le imprese ex art. 16 lo avrebbe detto espressamente.
Il secondo motivo è respinto perché l’interpretazione dell’Ente, avallata dal Ministero, è corretta: la contrazione dell’organico non è causa diretta della riduzione dei turni. Il terzo motivo cade perché la misura non è correlata alla diminuzione del fatturato — a differenza di quella del comma 10-ter del medesimo articolo, espressamente assoggettata al procedimento ex art. 108 TFUE — e non rientra nel regime degli aiuti di Stato. Il quarto motivo, proposto con i motivi aggiunti, è respinto: irrilevante è la situazione patrimoniale della beneficiaria, contando solo la riduzione del volume di traffico.
Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili e comunque rigettati nel merito. Le spese sono integralmente compensate per la novità della causa.
Nota della Redazione
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