Impianti di telefonia mobile e parere ARPA: irrilevante l’assenza del piano antenne (TAR Campania n. 3177 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di localizzazione delle stazioni radio base per telecomunicazioni, la valutazione dei rischi connessi all’esposizione ai campi elettromagnetici è riservata all’ARPA, organo istituzionalmente deputato al rilascio del parere preventivo e al monitoraggio del rispetto dei limiti fissati dallo Stato. Il parere tecnico favorevole dell’Agenzia, adeguatamente motivato in ordine alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, non è sindacabile sulla base di rischi meramente ipotetici o di generiche doglianze sull’allocazione del sito. L’assenza del piano delle antenne comunale non impedisce il rilascio dell’autorizzazione, perché gli artt. 43 e ss. d.lgs. n. 259/2003 sono ispirati a finalità acceleratorie e ai Comuni è riservata solo una potestà regolamentare di corretto insediamento urbanistico, senza possibilità di introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione. Il principio di precauzione non legittima l’interdizione di un progetto quando il pericolo per la salute non sia concretamente accertato.
Il Fatto
Alcuni residenti impugnavano davanti al TAR Campania la determinazione con cui il Comune di Torre Annunziata aveva concluso positivamente la conferenza di servizi semplificata per la realizzazione di una nuova infrastruttura di telecomunicazioni su area comunale, concessa in locazione alla società controinteressata, unitamente ai pareri tecnici presupposti.
I ricorrenti lamentavano la violazione della disciplina posta a tutela della salute, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, l’irragionevolezza della scelta allocativa in zona ad alta densità abitativa e la mancata valutazione delle esposizioni multiple, chiedendo anche una verificazione o una consulenza tecnica. In via cautelare il Tribunale aveva sospeso l’efficacia del provvedimento e ordinato l’integrazione del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso nel merito, ritenendo superflua ogni valutazione sulle eccezioni preliminari di inammissibilità. La determinazione impugnata è adeguatamente motivata anche per relationem, richiamando i pareri favorevoli dell’ARPAC, della Soprintendenza, dell’ufficio tecnico urbanistico e dell’ufficio paesaggio: da ciò risulta smentito in fatto il dedotto difetto istruttorio.
Sul piano del riparto di competenze, il Tribunale ricorda che la tutela dall’esposizione ai campi elettromagnetici è riservata allo Stato e che la valutazione dei relativi rischi spetta in via esclusiva all’ARPA. Nella specie l’Agenzia aveva espresso parere favorevole all’esito di una simulazione previsionale effettuata con proprio software, corredando il giudizio di specifiche prescrizioni in materia di comunicazione, misurazioni post attivazione e verifica del fondo elettromagnetico.
Le doglianze sull’allocazione del sito sono giudicate recessive rispetto all’accertata compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, fermo il monitoraggio successivo. Né può opporsi all’autorizzazione l’assenza del piano delle antenne: gli artt. 43 e ss. d.lgs. n. 259/2003 perseguono finalità di spedita realizzazione della rete e ai Comuni è consentito individuare criteri di ubicazione, non imporre limitazioni generalizzate.
Quanto alle esposizioni multiple, l’ARPAC aveva attestato l’assenza di altri impianti in contributo e la relazione tecnica di parte non contestava specificamente l’attendibilità delle stime previsionali. Il principio di precauzione, infine, non opera in presenza di rischi solo astratti: un eventuale superamento dei valori di attenzione dopo l’attivazione non incide sulla legittimità originaria dell’autorizzazione, ma impone l’adeguamento dell’impianto. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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