Rigetto cautelare per evento già svolto: contributo risarcibile per equivalente (TAR Calabria n. 465 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare avverso l’esclusione da un contributo di natura economica concesso per la realizzazione di eventi, difetta il presupposto del periculum in mora quando gli eventi si siano già svolti e l’eventuale danno prodottosi sia risarcibile per equivalente. L’attribuzione di un contributo economico non integra, di per sé, un bene suscettibile di protezione urgente, atteso che la lesione derivante dalla mancata erogazione può trovare ristoro attraverso il risarcimento del danno, senza necessità di anticipare gli effetti del giudizio di merito. La evenienza — emersa in corso di causa — che l’istanza di revisione della domanda non sia stata esaminata per un errore del sistema informatico non determina l’accoglimento dell’istanza cautelare, ma può essere rimessa alla valutazione dell’amministrazione.
Il Fatto
La Fondazione ricorrente impugnava la graduatoria finale — approvata con decreto dirigenziale del 4 maggio 2026 — relativa all’avviso pubblico «Eventi Straordinari: la Calabria che incanta», nonché il verbale della Commissione valutatrice che ne aveva dichiarato non ammissibile la domanda di ammissione al contributo. La ricorrente chiedeva altresì l’accertamento del proprio diritto a una rivalutazione dei requisiti di ammissione del progetto presentato, unitamente alla sospensione cautelare degli atti impugnati.
La Regione Calabria e il Comune di Montalto Uffugo si costituivano in giudizio, mentre gli altri soggetti controinteressati non si costituivano. Alla camera di consiglio del 2 settembre 2026 la causa veniva trattenuta in decisione sull’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta, fondando la propria valutazione sulla natura del bene oggetto della pretesa. Trattandosi di un contributo di natura economica finalizzato a sostenere una serie di eventi già tenutisi, il Collegio ha rilevato come l’eventuale danno conseguente all’esclusione sarebbe stato interamente risarcibile per equivalente, non ricorrendo pertanto il requisito del periculum in mora.
La decisione si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui la tutela cautelare non è volta a rimuovere in via anticipata un pregiudizio che, per la sua natura patrimoniale e successiva allo svolgimento dell’evento finanziato, non presenta il carattere della irreparabilità.
Il Collegio ha, inoltre, evidenziato che l’originaria istanza di revisione presentata dalla Fondazione non era stata esaminata a causa di un errore del sistema informatico, che l’aveva erroneamente associata ad altra domanda di partecipazione all’avviso. Tale circostanza, pur rilevante nel merito, non è stata ritenuta idonea a fondare l’accoglimento dell’istanza cautelare, ma ha indotto il Tribunale a riconoscere la possibilità per l’amministrazione di dare seguito all’istanza stessa.
In ragione della natura dei soggetti costituiti, le spese di lite sono state integralmente compensate. L’ordinanza è stata pertanto adottata con il rigetto dell’istanza cautelare e la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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